Sentenza n. 231/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del 19 settembre 2022 del Comune di Cosenza, Dirigente Settore 10 – Urbanistica e Edilizia Privata, ricevuto tramite pec, in pari data, di rigetto della richiesta di rinnovo occupazione suolo pubblico; - nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, per quanto di ragione, l'art. 18 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 27 aprile 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico per un'edicola, motivato con il superamento del limite regolamentare di occupazione del marciapiede e con l'intempestività dell'istanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente gestisce un'attività di vendita di giornali e aveva ottenuto concessioni e permessi per occupare una porzione di marciapiede con un chiosco e bacheche. Dopo la scadenza indicata nell'ultimo permesso, presentava istanza di rinnovo. Il Comune rigettava la richiesta richiamando, tra l'altro, l'accertata occupazione abusiva, la precedente ordinanza di revoca e l'art. 18 del regolamento comunale, che subordina il rilascio della concessione al rispetto del limite di un terzo della larghezza utile del marciapiede e alla garanzia di una zona adeguata per la circolazione pedonale e delle persone con capacità motoria limitata o impedita. La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; l'erroneità del presupposto relativo alla scadenza della precedente concessione; il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni dell'amministrazione e l'erronea applicazione dell'art. 18 del regolamento. Nel corso del giudizio la ricorrente produceva una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente ordinanza comunale di revoca della concessione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il diniego come atto plurimotivato e ha ritenuto sufficiente, ai fini della sua legittimità, la motivazione relativa al superamento del limite regolamentare di occupazione del marciapiede. Dai verbali della Polizia Municipale risultava un'occupazione complessiva di 18,84 mq, comprendente 7,50 mq di bacheche e 11,34 mq di chiosco; la ricorrente non aveva dimostrato la conformità dell'occupazione al limite previsto dall'art. 18 del regolamento, limitandosi a contestare genericamente gli accertamenti. Il Collegio ha interpretato la disposizione nel senso che essa stabilisce un limite oggettivo massimo pari a un terzo della larghezza calpestabile del marciapiede, limite che può essere ulteriormente ridotto quando ciò sia necessario per garantire la circolazione pedonale e delle persone con capacità motoria limitata o impedita. Ha escluso che la precedente concessione o la pregressa tolleranza amministrativa potessero fondare un affidamento legittimo alla conservazione di una situazione difforme dal regolamento, poiché il rinnovo costituisce un procedimento autonomo nel quale i requisiti devono essere verificati nuovamente sulla base della normativa vigente al momento della domanda. Poiché il motivo relativo alla violazione dell'art. 18 era autonomamente idoneo a sorreggere il diniego, il TAR ha ritenuto irrilevante stabilire se l'istanza fosse stata tempestiva rispetto alla precedente concessione. Ha infine respinto la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto, applicando l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: il diniego aveva natura vincolata, poiché fondato sul contrasto oggettivo tra l'occupazione proposta e il limite regolamentare, e il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 18 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico del Comune di Cosenza
l'occupazione non ecceda un terzo della larghezza utile del marciapiedi e comunque garantisca una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria
La disposizione pone un limite massimo oggettivo all'occupazione, pari a un terzo della larghezza calpestabile del marciapiede, che può essere ulteriormente ridotto quando ciò sia necessario per garantire la circolazione pedonale e delle persone con capacità motoria limitata o impedita.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento del diniego quando il provvedimento è vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio derivante dall'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullabilità del provvedimento se, per la sua natura vincolata, è evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sorreggere il dispositivo perché il ricorso avverso l'atto debba essere respinto; le ulteriori motivazioni diventano irrilevanti ai fini dell'annullamento.
- Una disposizione regolamentare che vieta di occupare più di un terzo della larghezza utile del marciapiede stabilisce un limite massimo oggettivo; la possibilità di garantire comunque il transito pedonale non consente di superare tale limite, ma può imporne una riduzione ulteriore quando necessario per la circolazione delle persone con capacità motoria limitata o impedita.
- Il rinnovo di una concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce un procedimento autonomo, nel quale l'amministrazione deve verificare nuovamente la sussistenza dei requisiti secondo la disciplina vigente al momento della domanda.
- La precedente tolleranza amministrativa di una situazione difforme dalla disciplina regolamentare non crea un legittimo affidamento del privato alla conservazione dell'irregolarità né impedisce all'amministrazione di applicare la normativa vigente in sede di rinnovo.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando il diniego è vincolato e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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