Ordinanza n. 1227/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. Dal testo dell’ordinanza non è possibile ricostruire i singoli motivi di ricorso; il TAR rileva tuttavia che il provvedimento trae origine da una proposta della Questura fondata su elementi riferiti non direttamente alla ricorrente, bensì al coniuge, per fatti risalenti al 2018. La ricorrente ha inoltre esposto nel ricorso fatti ritenuti rilevanti dal giudice per la ricostruzione della vicenda.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento, ma ha disposto un’istruttoria. Ha rilevato che le amministrazioni resistenti, pur costituite, non avevano assolto gli oneri istruttori previsti dall’art. 46, comma 2, c.p.a. Ha quindi ordinato ai responsabili del procedimento presso Questura e Prefettura, ciascuno per la propria competenza, di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione sui fatti e copia degli atti e documenti del procedimento. La relazione dovrà chiarire in particolare l’effettiva pericolosità, attualizzata e contestualizzata, imputabile al coniuge. Il seguito della trattazione è fissato all’udienza pubblica del 21 aprile 2027; anche la ricorrente è onerata di notificare l’ordinanza per agevolare l’istruttoria. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
l’amministrazione, pur costituita in giudizio, non ha assolto i propri oneri istruttori di cui all’art. 46, comma 2, del c.p.a.
La disposizione fonda l’onere dell’amministrazione costituita di fornire gli atti e gli elementi istruttori necessari alla ricostruzione della vicenda; il mancato assolvimento giustifica l’ordine giudiziale di deposito documentale e relazione.
Massime di principio
- Quando la decisione prefettizia di vietare la detenzione di armi si fonda su fatti riferiti al coniuge del destinatario e risalenti nel tempo, l’istruttoria deve consentire di verificare l’effettiva pericolosità imputabile al coniuge in modo attualizzato e contestualizzato.
- Se l’amministrazione costituita non assolve gli oneri istruttori previsti dall’art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare alle amministrazioni competenti il deposito degli atti e di una relazione sui fatti rilevanti per la decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 16666/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 16667/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 1409/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 686/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2030/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →