Sentenza del 03/10/2018 n. 23998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo. In particolare, sosteneva che il recupero dell'eccedenza IVA mediante cartella fosse fondato sulla tardività della dichiarazione integrativa, mentre il precedente avviso di accertamento sarebbe stato fondato sull'inesistenza dell'operazione e del relativo credito, escludendo così la duplicazione della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva esaminato espressamente la diversità causale dei due recuperi, concludendo motivatamente che anche l'avviso di accertamento riguardava il disconoscimento della detrazione IVA indicata nella dichiarazione integrativa tardiva. Pertanto, i due atti impositivi duplicavano la medesima pretesa. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 29.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione
Dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali e oggetto di discussione tra le parti. Non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura della motivazione.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012
La disposizione ha modificato il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omesso esame, restringendolo all'omissione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Non è ammissibile recuperare due volte il medesimo credito o tributo mediante atti impositivi diversi, anche se formalmente fondati su motivazioni differenti: occorre verificare la sostanziale identità della pretesa.
- Per stabilire se vi sia duplicazione della pretesa bisogna confrontare concretamente periodo d'imposta, tributo, importo, credito contestato e motivazione effettiva degli atti, senza fermarsi alla loro denominazione formale.
- In cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura di omesso esame è fondata solo se il giudice non ha esaminato un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito.
- Se il giudice d'appello ha esaminato il fatto decisivo, anche traendone una conclusione sfavorevole all'amministrazione, non ricorre omesso esame e la censura tende a essere dichiarata infondata.
- Quando un precedente accertamento ha già definito o recuperato lo stesso credito IVA, un successivo controllo automatizzato e una nuova cartella devono essere verificati attentamente per evitare una duplicazione della pretesa tributaria.
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