Cassazione Civile, Ordinanza n. 10622/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due soggetti avevano agito contro un vicino lamentando la realizzazione di opere edilizie in violazione delle distanze legali e di asserite servit f9 riferite al loro immobile. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva; la Corte d'appello aveva confermato nel merito il rigetto dell'impugnazione, respingendo anche la domanda di lite temeraria proposta dal convenuto in primo grado e poi non accolta in appello. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullit e0 della sentenza d'appello per violazione degli artt. 183, 190, 281 quinquies e 281 sexies c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il Tribunale, dopo il rinvio per discutere l'eccezione di difetto di legittimazione, avrebbe omesso la regolare precisazione delle conclusioni; 2) nullit e0 per violazione dell'art. 112 c.p.c., perch e9 la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul preteso vulnus difensivo e sulla possibilit e0 di provare il diritto d'uso o abitazione mediante testimonianze; 3) nullit e0 per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., poich e9 la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la domanda risarcitoria da lesione aquiliana, che secondo i ricorrenti sarebbe stata gi e0 ricompresa nella domanda originaria. La parte intimata non si e8 costituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perch e9 il giudice di merito aveva legittimamente seguito il rito ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note, poi consentendo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, senza alcun pregiudizio per la difesa. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che i ricorrenti avrebbero potuto articolare le prove utili sia con la memoria sia in sede di precisazione delle conclusioni e che non vi era omessa pronuncia. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perch e9 la domanda risarcitoria era stata presentata in rapporto alla titolarit e0 di un diritto reale sull'immobile e non come autonoma azione aquiliana sganciata da tale presupposto; la Corte d'appello aveva quindi correttamente escluso la prospettazione del diritto d'uso o abitazione solo sulla base della disponibilit e0 dell'immobile per ragioni di parentela. c8 stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa alcuna nullit e0 nel rito seguito dal giudice di merito.
art. 190 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte ritiene regolarmente svolta la fase di precisazione delle conclusioni e discussione.
art. 281 quinquies c.p.c.
invocato dai ricorrenti; la Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente adottato il rito decisionale previsto per la trattazione orale.
art. 281 sexies c.p.c.
la Corte lo considera correttamente applicato: rinvio per note, precisazione delle conclusioni e discussione orale sono compatibili con il rito.
art. 24 Cost.
invocato come parametro del diritto di difesa; la Corte esclude qualsiasi lesione concreta del contraddittorio o del diritto di difesa.
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude sia l'omessa pronuncia sia il vizio prospettato, rilevando che le questioni erano state considerate e che i ricorrenti avrebbero potuto svolgere compiutamente le deduzioni difensive e istruttorie.
art. 345 c.p.c.
richiamato contro la declaratoria di tardivit e0 della domanda risarcitoria; la Corte condivide la valutazione di inammissibilit e0 della nuova domanda o della nuova prospettazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
la Corte richiama lo scrutinio di inammissibilit e0 quando il ricorso non si confronta con orientamenti consolidati di legittimit e0.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilit e0 del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito utilizza il rito decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., l'assegnazione di un termine per note, la precisazione delle conclusioni e la successiva discussione orale escludono, di regola, una nullit e0 processuale se la parte ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito affronta, anche implicitamente, il tema controverso e la parte avrebbe potuto articolare tempestivamente le prove e le deduzioni necessarie nel corso del giudizio.
- La domanda risarcitoria va valutata in base alla concreta causa petendi originariamente dedotta: non pu f2 essere trasformata in cassazione in una pretesa autonoma e diversa rispetto a quella proposta in primo o secondo grado.
- La mera disponibilit e0 di un immobile per ragioni di parentela non consente, di per s e9, di desumere la titolarit e0 di un diritto reale o di un diritto di uso/abitazione, se tale titolo non risulta allegato e provato.
- Il ricorso per cassazione e8 inammissibile quando le censure non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata o ripropongono questioni gi e0 correttamente disattese dal giudice di merito.
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