Cassazione Penale, Sentenza n. 2096/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) censura per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte non abbia valutato adeguatamente la sua condizione di disagio e il comportamento collaborativo, sintomatico di resipiscenza; 2) censura per violazione di legge e vizio di motivazione relativo alla misura di sicurezza dell'espulsione: la Corte aveva in motivazione ritenuto venuti meno i presupposti per l'espulsione ma non aveva disposto la revoca della misura nel dispositivo, determinando un vizio formale o motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si trattava di un sindacato di merito sulla valutazione delle attenuanti generiche, non ravvisando arbitrio nella decisione della Corte territoriale che aveva motivato il diniego richiamando precedenti ostativi. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: dato che la Corte di appello aveva in motivazione constatato l'insussistenza dei presupposti per l'espulsione ma non ne aveva revocato la misura nel dispositivo, la Cassazione ha annullato senz'altro (senza rinvio) la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, eliminando tale misura. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 337, 582, 585
Gli articoli sono quelli relativi ai delitti per i quali il ricorrente era stato condannato; la sentenza richiama tali norme come fondamento della responsabilità penale accertata in primo grado e parzialmente riformata in grado d'appello.
Art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per motivare il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (udienza in assenza), ai sensi della disciplina emergenziale che consente la trattazione in Cassazione anche in tale forma.
Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014 (Lule)
Principio giurisprudenziale secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, mentre gli altri possono essere disattesi o superati.
Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 (Giovane)
Conferma del principio secondo cui il giudice può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche senza dover compendiare ogni dato a favore dell'imputato.
Massime di principio
- Se la Corte territoriale in motivazione dichiara l'insussistenza dei presupposti per una misura di sicurezza (es. espulsione), è necessario che il dispositivo rifletta tale decisione: l'omissione può essere rimediata dalla Cassazione con annullamento senza rinvio della parte interessata.
- Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche sono spesso inammissibili in Cassazione se consistono in un semplice sindacato di merito; il ricorso deve dimostrare illogicità o carenza motivazionale grave, non una diversa valutazione degli elementi.
- Il giudice, quando nega le attenuanti generiche, non è obbligato a elencare ogni circostanza favorevole o sfavorevole; è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi che giustificano il diniego.
- In sede di impugnazione, è essenziale che il provvedimento finale (dispositivo) sia coerente con la motivazione: discrepanze tra motivazione e dispositivo possono determinare annullamento per vizio formale o materiale.
- Quando si mira ad ottenere la revoca di una misura accessoria/sanzione amministrativa collegata alla condanna, è utile contestare sia la motivazione che l'effettiva applicazione nel dispositivo, per evitare che la revoca resti meramente affermata in motivazione ma non operativa.
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