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Sentenza

Sentenza del 20/09/2024 n. 318 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accise armonizzate - Energia elettrica - Sanzioni - Imposta erariale consumi - Evasione - Sussiste - Addizionale provinciale - Evasione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'imposta erariale di consumo (i.e.c.) e dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per l'anno 2007. L'Ufficio contestava che la società xxxxx, nel fatturare e nella dichiarazione dei consumi, avesse omesso l'addebito e il versamento dell'i.e.c. e dell'addizionale su forniture rese a quattro società insediate nel polo petrolchimico di Terni, trattando il polo come un unico opificio e cumulando i consumi complessivi per calcolare eventuali esenzioni (soglia mensile di 1.200.000 kWh). La società deduceva legittimo affidamento e pratica consolidata conosciuta dall'Amministrazione, nonché l'applicabilità dell'esenzione per i singoli consumi ove superassero la soglia; contestava inoltre la legittimità delle sanzioni e la mancata applicazione del cumulo/continuazione tra le violazioni pluriennali.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto che non possa essere riconosciuta un'esenzione riferita al consumo complessivo di più imprese semplicemente perché ubicate nello stesso comprensorio, ma ha anche affermato che l'autonoma qualificazione come "opificio" non richiede necessariamente un complesso di più aziende integrate. Esito concreto: - per tre società i cui consumi mensili superavano la soglia di 1.200.000 kWh le obbligazioni tributarie relative all'i.e.c. non sussistevano e le sanzioni contestate per questi consumi sono state dichiarate illegittime; - l'addizionale provinciale per il periodo 2004-2007 è stata disapplicata per contrasto con normativa europea, con conseguente illegittimità delle sanzioni collegate; - per le forniture effettuate a una delle società (che non superava la soglia) la dichiarazione dei consumi è risultata infedele e la sanzione è dovuta, ma va determinata applicando il cumulo giuridico pluriennale (art.12, comma 5, D.Lgs.472/1997) per il periodo 2004-2007; la sanzione unica così calcolata è stata determinata in euro 129.309,15; - le spese di giudizio sono compensate per equa ragione in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 52 (esenzioni)

    art. 52, comma 2, lett. o-bis; art. 52, comma 3, lett. f)

    L'esenzione per energia elettrica utilizzata in opifici con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh va valutata sul consumo mensile di ciascuna impresa e non può essere riconosciuta aggregando i consumi di più imprese solo per la loro collocazione nello stesso comprensorio. Il termine "opificio" non obbliga a ricondurre l'agevolazione solo a complessi composti da più aziende integrate.

  • T.U.A. (D.P.R. / Testo Unico Accise), art. 56

    Disciplina degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'i.e.c.; la violazione di tali obblighi è stata accertata per alcune forniture.

  • T.U.A., art. 59

    Prevede sanzioni per l'omesso pagamento dell'i.e.c.; in presenza di infedele dichiarazione la sanzione per omesso versamento non è applicabile separatamente (assorbimento), quando l'illiceità nasce dalla dichiarazione infedele.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Sanzione per omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione; applicabilità esclusiva quando esiste la dichiarazione da cui risulti l'imposta, mentre se la dichiarazione è infedele l'art.13 risulta assorbito dalla sanzione per infedele dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5

    Istituto della continuazione / cumulo giuridico pluriennale: quando violazioni della stessa indole avvengono in periodi d'imposta diversi si applica una sanzione unica determinata aumentando la sanzione base di un coefficiente; va usato dal giudice per rideterminare la sanzione complessiva anche se l'Ufficio ha irrogato provvedimenti separati in anni diversi.

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 2

    Principio di buona fede e legittimo affidamento: richiesta dalla società ma la Corte ha ritenuto insussistente il legittimo affidamento in base alla giurisprudenza di legittimità per i casi in esame.

  • D.L. n. 511/1988 (conv. L. 20/1989), art. 6

    art. 6, comma 1, lett. c)

    Norma che prevedeva addizionale provinciale sull'i.e.c.; la sua applicazione dal 1/1/2004 in poi è stata ritenuta incompatibile con il quadro eurounitario per mancanza di finalità specifiche previste dall'UE, comportandone la disapplicazione.

  • Direttive UE

    Direttiva 2003/96/CE; Direttiva 2008/118/CE

    Forniscono il quadro comunitario relativo ad imposizioni su energia e accise; hanno alimentato la disapplicazione dell'addizionale provinciale per incompatibilità con la normativa unionale.

Massime di principio

  • L'esenzione per consumo "energivoro" (soglia mensile di 1.200.000 kWh) va valutata sui consumi mensili di ciascuna impresa: non è possibile riconoscere il beneficio unicamente aggregando i consumi di più società perché ubicate nello stesso comprensorio, salvo che si dimostri l'effettiva unitarietà produttiva e gestionale (integrazione funzionale dei processi).
  • Il termine "opificio industriale" non impone necessariamente la presenza di più soggetti giuridici: uno stabilimento che svolge un processo produttivo può essere considerato opificio anche se riferibile a un'unica impresa; dunque l'analisi è sostanziale (attività e processi), non solo formale (titolarità).
  • Per le addizionali locali gravanti sull'energia è necessaria conformità ai principi e finalità europee: imposte locali prive di finalità ambientali o di coesione territoriale possono essere disapplicate per incompatibilità con il diritto UE.
  • In caso di dichiarazione infedele la sanzione per infedeltà assorbe la sanzione per omesso versamento (art.13 D.Lgs.471/1997): non si possono applicare entrambe per lo stesso fatto quando l'omesso versamento è consequenziale all'infedeltà della dichiarazione.
  • Quando violazioni della stessa indole si ripetono in più anni, si applica il cumulo giuridico pluriennale (continuazione) per determinare una sanzione unica, con aumento tra la metà e il triplo della sanzione base: ciò evita multuplicazioni di sanzioni e richiede al giudice di rideterminare la sanzione complessiva.
  • La mera praticabilità consolidata o corrispondenza di ruoli con l'Ufficio non garantisce automaticamente il legittimo affidamento: occorre che l'Amministrazione abbia espresso un comportamento inequivoco e idoneo a fondare l'affidamento; altrimenti la deduzione è inefficace.
  • In contenziosi tributari complessi è frequente la parziale accoglienza delle parti: le valutazioni di fatto (soglie consumi, integrazione produttiva) e gli sviluppi giurisprudenziali possono mutare l'esito su punti diversi (imposta, addizionale, sanzioni), quindi è necessario disaggregare le questioni (presupposto d'imposta, dichiarazione, sanzioni e continuità temporale) e valutarle separatamente.

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