Sentenza del 20/09/2024 n. 455 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
IMU esenzione per abitazione principale - Coniugi con residenze in comuni differenti - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato accolto. La Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, la norma che imponeva la contemporanea residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare era illegittima; pertanto sono stati annullati gli avvisi di accertamento IMU impugnati. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016-2019 (totale Euro 12.565,00 più sanzioni del 30%) ritenendo non spettante l'esenzione per abitazione principale perché il coniuge risultava residente anagraficamente in diverso Comune. Il ricorrente contestava la motivazione, evidenziando che dimora abitualmente nell'immobile impugnato e che la residenza del coniuge in altro Comune è dovuta a esigenze lavorative; inoltre ha dedotto che la normativa richiamata quale base degli atti è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) nella parte in cui richiedeva la residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare per ottenere l'esenzione.
Norme richiamate
D.L. 201/2011, art.13, comma 2, quarto periodo
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
La norma originariamente richiedeva la dimora e residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare per l'esenzione IMU; la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale previsione, imponendo una lettura conforme che fa prevalere la dimora e la residenza del solo possessore.
L. 147/2013
Ha modificato/convertito disposizioni correlate al D.L. 201/2011 richiamate negli atti; la modifica viene coinvolta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale della norma richiamata.
L. 160/2019, art.1, comma 740-741
stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
La disposizione riprendeva la formulazione dichiarata incostituzionale e quindi è stata resa inefficace nella parte analoga dalla sentenza della Corte Costituzionale.
D.L. 146/2021, art.5-decies, comma 1
Richiami normativi analoghi alle disposizioni ritenute incostituzionali sono stati considerati affetti dalla stessa sorte interpretativa/di illegittimità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.13, comma2, quarto periodo, D.L. 201/2011 nella parte in cui richiede che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente nell'immobile
Ha escluso la legittimità della regola che subordinava l'esenzione IMU alla residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare: l'abitazione principale deve essere valutata in base alla dimora abituale e alla residenza del solo possessore. La pronuncia ha efficacia retroattiva e incide sui rapporti tributari degli anni precedenti.
Costituzione, art.136
Rilevato per spiegare gli effetti della pronuncia costituzionale: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e la disciplina risultante deve essere applicata nei giudizi in corso, contribuendo all'effetto retroattivo richiamato dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Dopo la sentenza Corte Costituzionale n.209/2022 l'esenzione IMU per l'abitazione principale si valuta sulla base della dimora abituale e della residenza anagrafica del solo possessore dell'immobile, non richiedendo più la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare.
- Se il coniuge o altri componenti del nucleo hanno residenza anagrafica in Comune diverso per motivi di lavoro o altri giustificati motivi, ciò non preclude di per sé il riconoscimento dell'esenzione IMU al possessore che dimori e risieda nell'immobile.
- Le pronunce di illegittimità costituzionale hanno efficacia retroattiva: i contribuenti possono far valere il diritto all'esenzione per annualità pregresse e richiedere rimborsi o ottenere l'annullamento di accertamenti emessi sulla base della norma illegittima.
- Gli avvisi di accertamento motivati esclusivamente sulla circostanza della diversa residenza anagrafica di componenti del nucleo familiare sono vulnerabili e possono essere annullati; le sanzioni comminate in simili casi possono risultare inaplicabili o essere compensate nelle spese di giudizio.
- In giudizi analoghi è utile documentare la dimora abituale del possessore (iscrizione anagrafica, utenze, certificazioni, dichiarazioni lavorative del coniuge) per comprovare l'effettiva condizione di abitazione principale e ottenere l'applicazione della disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale.
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