Regolamento (UE) 2019/914
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione HuvePharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione in commercio e l’uso del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi, dopo valutazione favorevole dell’EFSA. L’autorizzazione è limitata a specifiche specie avicole e subordinata a precise condizioni tecniche di impiego, di etichettatura e di protezione degli utilizzatori. Il testo richiama anche i metodi di analisi e fissa la durata dell’autorizzazione fino al 25 giugno 2029.
Autorizzazione dell’additivo per mangimi Bacillus licheniformis DSM 28710 per tacchini da ingrasso, tacchini da riproduzione e specie avicole minori, con condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo zootecnico, in particolare per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L’autorizzazione riguarda l’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Restano applicabili le condizioni specifiche indicate nell’allegato, inclusi limiti, combinazioni consentite con taluni coccidiostatici e misure di sicurezza per gli utilizzatori.
Autorizzazione del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione autorizza l’uso del preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi per specifiche specie avicole. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione prende atto che la domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta. L’EFSA, nel parere del 28 novembre 2018, ha ritenuto che il preparato non abbia effetti negativi sulla salute animale o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto, alla dose raccomandata, nel miglioramento del rapporto mangime/peso nei tacchini da ingrasso; tale conclusione è stata estesa ai tacchini allevati per la riproduzione e alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. L’Autorità ha tuttavia evidenziato un potenziale rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie e l’assenza di conclusioni definitive su irritazione o sensibilizzazione cutanea e oculare, imponendo l’adozione di misure protettive per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda un additivo zootecnico destinato all’alimentazione animale, precisamente il preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710. I destinatari dell’alimentazione sono:
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione;
- specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova. Il regolamento opera nell’intero ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Classificazione dell’additivo e dati identificativi
L’allegato qualifica il prodotto come additivo zootecnico, gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il numero di identificazione dell’additivo è 4b1828 e il titolare dell’autorizzazione è HuvePharma NV. La composizione autorizzata è un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 contenente almeno 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo, in forma solida, con sostanza attiva costituita da spore vitali di Bacillus licheniformis DSM 28710.
Condizioni tecniche di impiego
Per l’uso nei mangimi completi con un tasso di umidità del 12% è previsto un tenore minimo di 1,6 × 10^9 CFU/kg. L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Compatibilità con altri additivi
Il regolamento consente l’impiego dell’additivo in mangimi contenenti taluni coccidiostatici autorizzati. In particolare:
- per i tacchini: diclazuril, alofuginone, robenidina, lasalocid, maduramicina o monensina;
- per le specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova: diclazuril o lasalocid.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Poiché l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante respiratorio, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale.
Durata dell’autorizzazione e controlli
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 25 giugno 2029. La Commissione precisa inoltre che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, in linea con il parere dell’EFSA.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato come "additivo zootecnico" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie interessate
L’autorizzazione riguarda il preparato Bacillus licheniformis DSM 28710 per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’allegato indica il numero di identificazione 4b1828 e il titolare dell’autorizzazione HuvePharma NV. Il preparato deve contenere almeno 3,2 × 10^9 CFU/g di additivo in forma solida. Per il conteggio nell’additivo, nella premiscela e nei mangimi si usa il metodo di diffusione su piastra EN 15784; per l’identificazione si usa la PFGE.
Dose e condizioni d’uso
Per tacchini da ingrasso, tacchini da riproduzione e specie avicole minori è previsto un tenore minimo di 1,6 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Compatibilità con coccidiostatici autorizzati
È consentito l’uso nei mangimi per tacchini contenenti uno dei seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone, robenidina, lasalocid, maduramicina o monensina. Per le specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova è consentito l’uso nei mangimi contenenti diclazuril o lasalocid.
Sicurezza per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
Durata dell’autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 25 giugno 2029.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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