Regolamento (UE) 2019/987
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della Commissione, del 29 maggio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di CO2 di veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati in più fasi al passaggio dalla procedura NEDC alla WLTP. Introduce un obbligo per i costruttori di trasmettere alla Commissione, tramite il Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente, i dati relativi ai veicoli di base venduti nell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione dei dati da parte dei costruttori, il calcolo degli obiettivi e delle emissioni specifiche provvisorie avviene sulla base dei dati forniti dagli Stati membri.
Modifica le modalità di comunicazione e calcolo dei dati sulle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con sistema a più fasi, in vista del passaggio alla procedura WLTP.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di veicoli commerciali leggeri di categoria N1 omologati con un sistema a più fasi, nonché, in via sussidiaria, agli Stati membri e alla Commissione per il monitoraggio e il calcolo degli obiettivi e delle emissioni specifiche di CO2. Riguarda i dati relativi ai veicoli di base venduti nell'anno civile precedente nell'Unione e le procedure di trasmissione al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. Si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 510/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012; è direttamente applicabile negli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del monitoraggio delle emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri omologati in più fasi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/987 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 per adeguare il sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi al cambiamento metodologico introdotto dalla procedura WLTP. Il contesto è quello del regolamento (UE) n. 510/2011, che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi e attribuisce le emissioni specifiche dei veicoli omologati in più fasi al costruttore del veicolo di base.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento parte dalla considerazione che, dal 1° settembre 2019, la WLTP introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 sostituisce il NEDC del regolamento (CE) n. 692/2008 e incide anche sulla determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli di categoria N1 omologati con sistema a più fasi. La finalità è consentire al costruttore del veicolo di base di conoscere tempestivamente le emissioni di CO2 e la massa attribuite al veicolo, così da poter pianificare con sufficiente certezza la conformità ai propri obiettivi specifici.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda i costruttori di veicoli di base incompleti venduti nell'anno civile precedente nell'Unione per il completamento da parte di un costruttore di seconda fase. Sono coinvolti anche la Commissione europea, che riceve i dati, e l'Agenzia europea dell'ambiente, che gestisce il Data Repository. Le informazioni trasmesse servono al calcolo dell'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie provvisorie di CO2, oltre che alla verifica dei valori di ingresso usati per l'interpolazione prevista dall'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, del regolamento (UE) n. 510/2011.
Obbligo di trasmissione dei dati
I costruttori devono comunicare, tramite trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, i dati relativi a ciascun veicolo di base soggetto a omologazione in più fasi venduto nell'anno civile precedente nell'Unione, secondo quanto specificato dall'allegato II, parte A, punto 1 quater, del regolamento (UE) n. 510/2011. Il regolamento sottolinea che i valori di ingresso utilizzati per il calcolo e i dati sulle emissioni e sulla massa dei veicoli di base incompleti devono essere disponibili già al momento della produzione e della vendita del veicolo di base.
Conseguenze della mancata trasmissione
Qualora i costruttori non presentino i dati dettagliati richiesti, il calcolo dell'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie provvisorie avviene sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri. In questo modo il sistema di monitoraggio resta operativo anche in assenza della collaborazione del costruttore interessato.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012
Vengono aggiunti i paragrafi 3 e 4 all'articolo 10 per disciplinare la comunicazione dei dati relativi ai veicoli di base soggetti a omologazione in più fasi e le conseguenze della mancata comunicazione.
Comunicazione dei dati da parte dei costruttori
Ai fini del calcolo dell'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie provvisorie di CO2, nonché della verifica dei valori di ingresso utilizzati ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori devono trasmettere alla Commissione, mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, i dati relativi a ciascun veicolo di base venduto nell'anno civile precedente nell'Unione, come previsto dall'allegato II, parte A, punto 1 quater, del regolamento (UE) n. 510/2011.
Utilizzo del Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente
I dati devono essere inviati per via elettronica al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, che funge da piattaforma di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al calcolo delle emissioni e degli obiettivi di conformità.
Mancata presentazione dei dati e calcolo sostitutivo
Se i costruttori non presentano i dati dettagliati di cui al paragrafo 3, l'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e le emissioni specifiche medie provvisorie sono calcolati sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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