Regolamento (UE) 2019/898
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a determinate condizioni, il preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso. La Commissione fonda l’autorizzazione sulla valutazione positiva dell’EFSA, che non ha evidenziato effetti negativi per salute animale, salute umana o ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto nel miglioramento della crescita. L’atto stabilisce la composizione dell’additivo, il metodo di analisi, il dosaggio ammesso e specifiche misure di gestione del rischio per gli utilizzatori.
Autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione in commercio/utilizzo nell’Unione del preparato di eugenolo autorizzato come additivo per mangimi. L’autorizzazione riguarda esclusivamente i polli da ingrasso, nell’ambito della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 23 giugno 2029. Restano fermi i limiti e le condizioni specifiche indicati nell’allegato, inclusi gli obblighi di sicurezza per gli utilizzatori.
Autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione autorizza il preparato di eugenolo come additivo per mangimi per i polli da ingrasso. L’atto si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente e idoneo a migliorare la crescita dei polli da ingrasso.
Base giuridica e iter autorizzativo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto. Considera inoltre che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha confermato il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito materiale e destinatari
L’autorizzazione riguarda un preparato di eugenolo classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)". Il destinatario zootecnico è esclusivamente il pollo da ingrasso. Il titolare dell’autorizzazione indicato nell’allegato è Lidervet SL, con identificativo dell’additivo 4d18.
Contenuto tecnico dell’allegato
L’allegato descrive la composizione del preparato: eugenolo al 5%, ricinoleato di glicerina polietileneglicole al 55-56%, silice amorfa al 33% e poli(acido metacrilico-co-etile acrilato) al 6%, in forma granulata. La sostanza attiva è identificata come eugenolo, con sinonimi chimici indicati nel testo, numero CAS 97-53-0 e formula C10H12O2. Per la quantificazione dell’eugenolo nell’additivo e nei mangimi è previsto il metodo GC-FID.
Condizioni di utilizzo, dosaggio e sicurezza
L’allegato stabilisce un tenore di 100 mg di additivo per kg di mangime completo con umidità del 12%, con tenore minimo e massimo pari a 100 mg/kg. Le istruzioni per l’uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale. È inoltre espressamente vietata la miscelazione con altre fonti di eugenolo.
Durata e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato scade il 23 giugno 2029, data oltre la quale l’uso autorizzato non è più coperto dall’atto, salvo eventuale rinnovo o nuovo provvedimento.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 1).
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, sulla base di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e della verifica delle condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.
Specie destinataria e impiego consentito
L’additivo è autorizzato esclusivamente per i polli da ingrasso. Nell’allegato è previsto un tenore di 100 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%, con tenore minimo e massimo pari a 100 mg/kg.
Composizione e identificazione del prodotto
L’allegato identifica l’additivo con numero 4d18, titolare dell’autorizzazione Lidervet SL. Il preparato contiene eugenolo al 5%, ricinoleato di glicerina polietileneglicole al 55-56%, silice amorfa al 33% e poli(acido metacrilico-co-etile acrilato) al 6%, in forma granulata. La sostanza attiva è l’eugenolo (CAS 97-53-0; formula C10H12O2).
Metodo di analisi
Per la quantificazione dell’eugenolo nell’additivo per mangimi e negli alimenti per animali è previsto il metodo GC-FID (gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma).
Condizioni d’uso e misure di sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere usati dispositivi di protezione individuale. È inoltre vietata la miscelazione con altre fonti di eugenolo.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 23 giugno 2029.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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