Regolamento (UE) 2019/901
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) (fonti di vitamina B2) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivi per mangimi, di tre fonti di vitamina B2 prodotte da specifici ceppi microbici, destinate a tutte le specie animali. Stabilisce le condizioni tecniche di utilizzo, i requisiti di purezza, i metodi di analisi e specifiche misure di prevenzione per gli utilizzatori, in ragione dei possibili rischi di inalazione e contatto cutaneo/oculare. Prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti e i mangimi già fabbricati ed etichettati secondo la disciplina precedente. Per due additivi è autorizzato anche l’impiego nell’acqua di abbeveraggio.
Autorizzazione come additivi per mangimi, per tutte le specie animali, di tre fonti di vitamina B2 (riboflavina e sale sodico di riboflavina 5′-fosfato) prodotte da specifici microrganismi, con relative condizioni d’uso e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti, distributori e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984). Si applica a tutte le specie animali e, per due delle sostanze autorizzate, anche all’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste esclusioni/limitazioni implicite nelle condizioni dell’allegato: il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis non è indicato per la sola forma di impiego nell’acqua per tutte le formulazioni analoghe, ma solo nei termini espressamente autorizzati; inoltre l’autorizzazione è subordinata alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato e alle misure transitorie per i prodotti già immessi sul mercato prima delle date previste. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Autorizzazione della riboflavina e del sale sodico di riboflavina 5′-fosfato come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 della Commissione autorizza tre fonti di vitamina B2 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e segue la rivalutazione delle sostanze già autorizzate in base alla direttiva 70/524/CEE.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Le sostanze interessate erano già autorizzate a tempo indeterminato come fonti di vitamina B2 e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. A seguito delle domande di rivalutazione presentate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 7 del medesimo regolamento, l’EFSA ha espresso pareri favorevoli il 3 dicembre 2015 e il 13 giugno 2018.
Valutazione di sicurezza ed efficacia
L’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non producono effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto che gli additivi contenenti tali sostanze non siano irritanti per pelle e occhi, mentre non ha potuto trarre conclusioni definitive sulla sensibilizzazione cutanea e sul rischio da inalazione per mancanza di dati. La Commissione, tenuto conto della possibile esposizione dei lavoratori a polveri respirabili e della nota fotosensibilizzazione della riboflavina, richiede quindi adeguate misure di protezione per gli utilizzatori. L’EFSA ha anche confermato l’efficacia delle sostanze come fonti di vitamina B2 per il fabbisogno nutrizionale animale.
Oggetto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine e sostanze analoghe, le seguenti sostanze:
- riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096);
- riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984);
- sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984).
Ambito di impiego e condizioni tecniche
Le sostanze sono autorizzate per tutte le specie animali. L’uso nell’acqua di abbeveraggio è previsto solo per la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis e per il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis. L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Specifiche di composizione, purezza e analisi
L’allegato definisce la composizione e la caratterizzazione delle sostanze attive, riportando formule chimiche e numeri CAS. In particolare:
- riboflavina: C17H20N4O6, CAS 83-88-5;
- sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato: C17H22N4O9PNa, CAS 130-40-5.
Sono inoltre fissati criteri minimi di purezza:
- almeno 80 % per la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii;
- almeno 96 % per la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis;
- almeno 65 % per il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato.
L’allegato indica anche i metodi di analisi da utilizzare per la determinazione dell’additivo nei mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e, ove previsto, nell’acqua di abbeveraggio.
Prevenzione dei rischi per gli utilizzatori
Per i tre additivi, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative atte a prevenire i rischi di inalazione e di contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato stabilisce per tutte e tre le sostanze una fine del periodo di autorizzazione fissata al 23 giugno 2029.
Misure transitorie
L’articolo 2 prevede un regime transitorio per consentire l’adeguamento degli operatori:
- additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2019 secondo la normativa precedente possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 23 dicembre 2019;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020 secondo la normativa precedente, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021 secondo la normativa precedente, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi nutrizionali
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, le sostanze ivi specificate come additivi per l’alimentazione animale nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". Si tratta di riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavina prodotta da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) e sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984).
Condizioni di utilizzo e ambito per specie e acqua di abbeveraggio
L’allegato autorizza le tre sostanze per tutte le specie animali. La riboflavina prodotta da Bacillus subtilis e il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto da Bacillus subtilis possono essere impiegati anche nell’acqua di abbeveraggio. Per la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii l’allegato non prevede l’uso nell’acqua. In tutti i casi sono richieste indicazioni sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità al trattamento termico nelle istruzioni per l’uso.
Requisiti di composizione, purezza e metodi di analisi
L’allegato specifica la composizione dei prodotti, le formule chimiche e i numeri CAS: riboflavina C17H20N4O6, CAS 83-88-5; sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato C17H22N4O9PNa, CAS 130-40-5. Sono fissati criteri minimi di purezza: almeno 80 % per la riboflavina prodotta da Ashbya gossypii, almeno 96 % per la riboflavina prodotta da Bacillus subtilis e almeno 65 % per il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato. Sono inoltre indicati i metodi analitici per la determinazione nei mangimi, nelle premiscele e, ove previsto, nell’acqua.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Durata dell’autorizzazione
Per tutte e tre le sostanze l’allegato fissa il termine dell’autorizzazione al 23 giugno 2029.
Misure transitorie per prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 consente, fino al 23 dicembre 2019, la commercializzazione e l’uso di additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2019 secondo la normativa previgente. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze dell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte se destinati ad animali da produzione alimentare. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è esteso ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 23 giugno 2021.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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