Regolamento (UE) 2019/913
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e che abroga il regolamento (CE) n. 163/2008 (titolare dell'autorizzazione Bayer HealthCare AG) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, dopo la verifica della conformità alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’additivo resta classificato nella categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", con specifiche condizioni d’uso e di sicurezza. Contestualmente, il precedente regolamento (CE) n. 163/2008 viene abrogato. L’autorizzazione rinnovata si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è valida fino al 25 giugno 2029.
Rinnovo dell’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti e abrogazione del precedente regolamento autorizzativo.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi nell’Unione europea, in particolare al preparato di carbonato di lantanio ottaidrato commercializzato da Bayer HealthCare AG come additivo zootecnico per gatti. Disciplina l’autorizzazione, le condizioni d’impiego, le prescrizioni per gli operatori del settore dei mangimi e la durata dell’autorizzazione. Non riguarda altre specie animali o altri additivi, salvo quanto necessario per i riferimenti al regime generale del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Rinnovo dell’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/913 della Commissione rinnova l’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi per gatti, sulla base del regime generale del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Dalla valutazione effettuata, inclusi i dati esaminati dall’EFSA nel parere del 29 novembre 2018, risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Contesto normativo e motivazioni
Il regolamento richiama il fatto che il carbonato di lantanio ottaidrato era già autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 163/2008. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di classificazione dell’additivo nella categoria degli "additivi zootecnici" e con la documentazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 2. La Commissione conclude che l’autorizzazione deve essere rinnovata alle condizioni riportate nell’allegato.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’atto riguarda un solo additivo, il carbonato di lantanio ottaidrato, identificato nell’allegato con il numero 4d1 e attribuito alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", con finalità di riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo. Il titolare dell’autorizzazione è Bayer HealthCare AG e la specie target è costituita dai gatti.
Specifiche tecniche, composizione e metodi di analisi
L’allegato descrive il prodotto autorizzato come preparato di carbonato di lantanio ottaidrato contenente almeno l’85 % di sostanza attiva. La sostanza attiva è identificata come carbonato di lantanio ottaidrato, formula La2(CO3)3*8H2O, numero CAS 6487-39-4. Ai fini del controllo ufficiale e della quantificazione, per il carbonato nell’additivo si applica il metodo comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III-O; per il lantanio nell’additivo e negli alimenti per animali si utilizza la spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).
Condizioni d’uso e obblighi degli operatori
L’additivo deve essere impiegato nel mangime completo per gatti entro i limiti di 1 500 mg/kg come tenore minimo e 7 500 mg/kg come tenore massimo, riferiti a un mangime con umidità al 12 %. Le istruzioni d’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare misure organizzative e procedure operative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio. Le istruzioni devono anche recare l’avvertenza: "evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo".
Durata dell’autorizzazione, abrogazione e applicazione
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 25 giugno 2029. Con l’entrata in vigore del nuovo regime, il regolamento (CE) n. 163/2008 è abrogato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato, identificato con il numero 4d1 e appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" (riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo), è rinnovata alle condizioni indicate nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Bayer HealthCare AG.
Condizioni di impiego e specie target
L’additivo è autorizzato per i gatti. Il tenore minimo e massimo nel mangime completo con umidità al 12 % è rispettivamente di 1 500 mg/kg e 7 500 mg/kg. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico, e riportare l’avvertenza di evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo.
Specifiche del prodotto e metodi di analisi
L’additivo è un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato con almeno l’85 % di sostanza attiva. La sostanza attiva è il carbonato di lantanio ottaidrato, formula La2(CO3)3*8H2O, numero CAS 6487-39-4. Per la quantificazione del carbonato nell’additivo si applica il metodo comunitario del regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III-O; per la quantificazione del lantanio nell’additivo e negli alimenti per animali si usa ICP-AES.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione e abrogazione del precedente atto
Il periodo di autorizzazione termina il 25 giugno 2029. Con il rinnovo, il regolamento (CE) n. 163/2008 è abrogato.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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