Regolamento (UE) 2019/900
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza due sostanze aromatizzanti, già esistenti nel sistema europeo degli additivi per mangimi, come additivi destinati a tutte le specie animali. Stabilisce condizioni precise di impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione dei rischi di inalazione e contatto. Prevede inoltre un regime transitorio per consentire l'esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la normativa precedente.
Autorizzazione, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo, con relative condizioni d'uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea che immettono sul mercato o utilizzano l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi, nonché alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti che li contengono. Riguarda tutte le specie animali, sia da produzione alimentare sia non da produzione alimentare. Non prevede esclusioni specifiche, ma disciplina condizioni diverse di transizione a seconda della destinazione degli animali.
Autorizzazione dell'8-mercapto-p-mentan-3-one e del p-ment-1-en-8-tiolo come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/900 della Commissione autorizza due sostanze aromatizzanti già presenti nel sistema degli additivi per mangimi: l'8-mercapto-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo. L'atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE.
Contesto della rivalutazione
Le due sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e poi iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. A seguito della domanda di rivalutazione presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento, l'EFSA ha espresso parere favorevole il 27 novembre 2018, concludendo che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze non incidono negativamente sulla salute degli animali, dei consumatori o sull'ambiente.
Valutazione del rischio e motivi dell'autorizzazione
L'Autorità ha tuttavia rilevato che entrambe le sostanze sono irritanti per le vie respiratorie e che non è possibile trarre conclusioni definitive sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto necessario imporre misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute umana, soprattutto per gli utilizzatori degli additivi. È stato inoltre osservato che, trattandosi di sostanze impiegate anche negli alimenti e con funzione identica nei mangimi, non era richiesta un'ulteriore dimostrazione di efficacia nei mangimi.
Ambito di applicazione e condizioni generali
L'articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell'allegato come additivi per mangimi nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, per tutte le specie animali, alle condizioni indicate nell'allegato stesso. L'autorizzazione è quindi subordinata al rispetto delle specifiche tecniche, analitiche ed etichettarie fissate per ciascuna sostanza.
Requisiti tecnici, etichettatura e protezione degli utilizzatori
L'allegato stabilisce che gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l'uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo deve riportare la dicitura relativa al tenore massimo raccomandato di 0,05 mg/kg nel mangime completo con umidità al 12%.
Se tale soglia viene superata, l'etichettatura delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Inoltre, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non sono sufficientemente ridotti, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodo di analisi e controlli
Per entrambe le sostanze è indicato il metodo GC-MS-RTL per la determinazione nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi. Il regolamento precisa inoltre che l'EFSA non ha ritenuto necessari requisiti specifici di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
Misure transitorie
L'articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l'esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo la normativa precedente. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 23 dicembre 2019 possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la data limite di produzione ed etichettatura è il 23 giugno 2020; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, la data limite è il 23 giugno 2021.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell'allegato è inoltre indicata la fine del periodo di autorizzazione: 23 giugno 2029, per entrambe le sostanze.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L'8-mercapo-p-mentan-3-one e il p-ment-1-en-8-tiolo sono autorizzati come additivi per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, per tutte le specie animali, alle condizioni fissate nell'allegato.
Condizioni d'uso e limiti di impiego
Entrambe le sostanze devono essere incorporate nei mangimi sotto forma di premiscela. Il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12% è pari a 0,05 mg/kg. Le istruzioni per l'uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Obblighi di etichettatura
L'etichetta dell'additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di 0,05 mg/kg nel mangime completo al 12% di umidità. Se il contenuto nel mangime completo supera tale valore, l'etichetta delle premiscele e quella delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti devono indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodo di analisi e controllo
Per entrambe le sostanze, il metodo di analisi indicato per la determinazione nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi è la gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). Non sono previste prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 23 dicembre 2019 secondo la normativa previgente possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2020, e quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 23 giugno 2021, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le autorizzazioni hanno fine il 23 giugno 2029.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 mag 2019Regolamento (UE) 2019/898
- Regolamento · 29 mag 2019Regolamento (UE) 2019/899
- Regolamento · 29 mag 2019Regolamento (UE) 2019/901
- Regolamento · 29 mag 2019Regolamento (UE) 2019/913
- Regolamento · 29 mag 2019Regolamento (UE) 2019/914
- Regolamento · 29 mag 2019Regolamento (UE) 2019/987
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →