Regolamento (UE) 2019/899
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/899 della Commissione, del 29 maggio 2019, che concerne il rinnovo dell'autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, cavalli e suini da ingrasso e abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 232/2009, (CE) n. 186/2007 e (CE) n. 209/2008 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinato a specifiche specie animali, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e della verifica delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Fissa le condizioni d’uso, i livelli minimi per specie, le indicazioni operative e le misure di protezione per gli utilizzatori. Abroga inoltre le precedenti autorizzazioni settoriali, mantenendo una disciplina transitoria per le scorte già etichettate.
Rinnovo dell’autorizzazione del lievito Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi per specifiche specie animali, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni settoriali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’additivo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (ex NCYC Sc 47), al titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre, alle premiscele e ai mangimi composti contenenti tale sostanza. Riguarda l’impiego per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte, suini da ingrasso e cavalli. Sono previste regole transitorie per i prodotti etichettati conformemente alle precedenti autorizzazioni prima dell’entrata in vigore, che possono restare immessi sul mercato fino a esaurimento scorte.
Rinnovo dell’autorizzazione di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’additivo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, già noto come NCYC Sc 47, per talune specie animali da reddito e per i cavalli. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce l’esito positivo della valutazione EFSA, che ha confermato il rispetto delle condizioni di autorizzazione.
Base giuridica e presupposti del rinnovo
La Commissione richiama in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché gli articoli 5 e 14 del medesimo atto. Le domande di rinnovo, presentate dal titolare dell’autorizzazione, erano corredate della documentazione richiesta; nel parere del 13 giugno 2018 l’EFSA ha concluso che i dati forniti consentono di ritenere soddisfatte le condizioni per il rinnovo.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
L’atto riguarda il titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre e l’uso dell’additivo nella categoria degli "additivi zootecnici". Per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte e suini da ingrasso l’additivo è qualificato come "stabilizzatore della flora intestinale"; per i cavalli come "promotore della digestione". L’autorizzazione copre anche le premiscele e i mangimi composti contenenti la sostanza, con regole specifiche per l’etichettatura e per la commercializzazione delle scorte già presenti sul mercato.
Specifiche tecniche dell’additivo
L’allegato descrive il prodotto come un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con concentrazione minima di 5 × 10^9 CFU/g, in forma solida, costituito da cellule secche attive. Sono previsti i metodi di analisi: conteggio con metodo di inclusione su piastra con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009) e identificazione mediante PCR (CEN/TS 15790:2008).
Condizioni d’uso per specie e livelli minimi
Per gli agnelli da ingrasso è previsto un tenore minimo di 1,4 × 10^9 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità. Per capre da latte e pecore da latte il tenore minimo è 7 × 10^8 CFU/kg; per i suini da ingrasso 1,25 × 10^9 CFU/kg; per le bufale da latte 5 × 10^8 CFU/kg; per i cavalli 8 × 10^8 CFU/kg. L’allegato riporta inoltre dosi raccomandate per capo e per giorno per capre, pecore e cavalli.
Obblighi informativi e misure di sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Regime transitorio, abrogazione e durata
L’articolo 2 consente la commercializzazione fino a esaurimento scorte di additivo, premiscele e mangimi composti etichettati secondo la disciplina previgente prima dell’entrata in vigore del regolamento. L’articolo 3 abroga le precedenti autorizzazioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1447/2006, n. 186/2007, n. 188/2007, n. 209/2008 e n. 232/2009. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; nell’allegato è indicato il 23 giugno 2029 come fine del periodo di autorizzazione.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’additivo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici", è rinnovata ai sensi dell’articolo 1 per gli usi indicati nell’allegato. Per agnelli da ingrasso, capre da latte, pecore da latte, bufale da latte e suini da ingrasso l’additivo è nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale"; per i cavalli nel gruppo funzionale "promotori della digestione".
Condizioni di autorizzazione e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5 e 14. L’EFSA, con parere del 13 giugno 2018, ha concluso che il richiedente ha fornito dati idonei e che le condizioni di autorizzazione risultano soddisfatte.
Condizioni d’impiego e livelli minimi
L’allegato prevede un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 con concentrazione minima di 5 × 10^9 CFU/g, in forma solida, con metodo di conteggio EN 15789:2009 e identificazione mediante PCR CEN/TS 15790:2008. I livelli minimi nel mangime completo al 12% di umidità sono: 1,4 × 10^9 CFU/kg per agnelli da ingrasso; 7 × 10^8 CFU/kg per capre da latte e pecore da latte; 1,25 × 10^9 CFU/kg per suini da ingrasso; 5 × 10^8 CFU/kg per bufale da latte; 8 × 10^8 CFU/kg per cavalli.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Dosi raccomandate
L’allegato riporta dosi raccomandate giornaliere per capo: per capre da latte 3 × 10^9 CFU/capo/giorno; per pecore da latte 2 × 10^9 CFU/capo/giorno; per cavalli 1,25 × 10^10 - 6 × 10^10 CFU/capo/giorno.
Disciplina transitoria per prodotti già etichettati
Ai sensi dell’articolo 2, la sostanza, le premiscele e i mangimi composti contenenti Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, etichettati in conformità ai regolamenti previgenti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Abrogazione delle autorizzazioni precedenti
L’articolo 3 abroga i regolamenti (CE) n. 1447/2006, n. 186/2007, n. 188/2007, n. 209/2008 e n. 232/2009, che avevano autorizzato i precedenti impieghi della medesima sostanza per le diverse specie animali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 23 giugno 2029.
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