Sentenza n. 2165/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 24.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Santa Maria Capua Vetere (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- a su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 18 ore di sostegno su 30 ore settimanali di frequenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 24 ottobre 2025, deducendo, in sostanza, l'inadeguatezza dell'assegnazione di 18 ore di sostegno rispetto alla gravità della condizione di disabilità del minore e chiedendo l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico di 30 ore settimanali, con conseguente condanna dell'amministrazione all'assegnazione del docente specializzato. Il decreto monocratico aveva rilevato l'inadeguatezza delle ore assegnate e il riferimento alle ridotte disponibilità di organico. Successivamente, l'amministrazione ha rimodulato il PEI e ha integrato il servizio di sostegno sino alla copertura dell'intero orario settimanale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la notifica del decreto monocratico, l'amministrazione ha adottato un nuovo PEI con un numero di ore adeguato alla patologia e ha effettivamente garantito il sostegno per l'intero orario di frequenza, adempiendo all'obbligo di richiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga. Il Collegio ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell'amministrazione, ritenendo che la scuola avrebbe dovuto adempiere tempestivamente sin dall'inizio dell'anno scolastico, redigendo il PEI e chiedendo all'USR il docente in deroga. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità del minore
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione scolastica modifica il Piano Educativo Individualizzato e assicura effettivamente all'alunno con disabilità il numero di ore di sostegno corrispondente all'intero orario di frequenza, viene meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento dell'originario PEI e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'amministrazione scolastica deve garantire tempestivamente il sostegno necessario alla piena inclusione dell'alunno con disabilità, anche mediante la richiesta di insegnanti di sostegno in deroga quando l'organico ordinario non sia sufficiente.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente non esclude la soccombenza virtuale dell'amministrazione ai fini delle spese, quando risulti che essa avrebbe dovuto assicurare sin dall'inizio dell'anno scolastico il numero adeguato di ore di sostegno e abbia provveduto soltanto dopo l'intervento cautelare del giudice.
Come è indicizzato
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