Sentenza n. 1070/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa al pagamento degli emolumenti a un ex deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già consigliere regionale della Regione Siciliana, aveva chiesto all'Assemblea Regionale Siciliana l'accesso alla documentazione relativa al pagamento degli emolumenti in favore di due ex deputati, invocando sia l'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sia l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. L'amministrazione aveva respinto l'istanza richiamando la tutela della riservatezza e il pregiudizio derivante dalla presenza di dati personali e reddituali nei cedolini e nelle buste paga. Nel corso del giudizio il ricorrente ha precisato che la richiesta doveva intendersi limitata alla documentazione relativa a uno solo dei controinteressati, così elidendo il pregiudizio riferito all'altro soggetto. Il ricorrente ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, collegato al ruolo istituzionale precedentemente rivestito, e ha contestato l'assenza di una dimostrazione di un concreto pregiudizio alla riservatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità fondata sulla mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo che la precisazione del ricorrente avesse circoscritto l'oggetto della domanda alla posizione del solo controinteressato ancora rilevante. Nel merito ha deciso la controversia sulla base della disciplina dell'accesso documentale, senza esaminare l'ulteriore domanda di accesso civico generalizzato per ragioni di economia processuale. Ha ritenuto sussistente in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Il giudice ha sottolineato che la situazione giuridicamente tutelata rilevante ai fini dell'accesso è più ampia della posizione necessaria per impugnare un atto e che l'accesso è autonomo rispetto all'azione di annullamento. L'amministrazione non aveva motivato la concreta ricorrenza di un pregiudizio alla tutela dei dati personali. Il diniego è stato quindi annullato e all'Assemblea Regionale Siciliana è stato ordinato di consentire, mediante esibizione e presa visione, l'accesso alla documentazione relativa alla posizione del solo controinteressato indicato nella precisazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
art. 22 l. 241/1990
La situazione giuridicamente tutelata che legittima l'accesso è una nozione più ampia rispetto alla posizione necessaria per proporre impugnazione; è sufficiente che i documenti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L'accesso deve essere comunque garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
Disciplina l'accesso civico generalizzato, invocato dal ricorrente ma non esaminato dal Collegio, che ha ritenuto sufficiente decidere sulla domanda di accesso documentale.
art. 49 c.p.a.
La questione relativa all'integrazione del contraddittorio è stata superata dalla precisazione dell'oggetto della domanda, che ha escluso la documentazione riferita a uno dei controinteressati.
art. 26 c.p.a.
La soccombenza ha giustificato la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso documentale, l'interesse diretto, concreto e attuale consiste in una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti richiesti e non coincide necessariamente con una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo suscettibile di impugnazione.
- La legittimazione all'accesso documentale è autonoma rispetto alla legittimazione a impugnare un provvedimento: è sufficiente dimostrare che i documenti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.
- Il diniego di accesso fondato sulla riservatezza dei controinteressati deve indicare e motivare la concreta ricorrenza del pregiudizio alla tutela dei dati personali; il mero richiamo alla presenza di dati personali non è sufficiente.
- Quando sono proposte contestualmente domande di accesso documentale e di accesso civico generalizzato aventi a oggetto i medesimi documenti, il giudice può decidere sulla base di una sola disciplina qualora l'accoglimento della relativa domanda assicuri integralmente l'interesse conoscitivo perseguito.
- La precisazione dell'istante che limiti la richiesta di accesso alla documentazione relativa a un solo controinteressato può circoscrivere l'oggetto del giudizio e rendere non più attuale il pregiudizio alla riservatezza riferito agli altri soggetti originariamente indicati.
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