Cassazione Penale, Ordinanza n. 01175/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di evasione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con un reato già giudicato, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte non dedotti in appello, in parte meramente reiterativi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna per evasione; la sentenza non entra nel merito degli elementi costitutivi, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure su responsabilità e tipicità.
art. 616 c.p.p.
richiamato implicitamente nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che non siano stati dedotti in appello, quando la questione non risulti proposta nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- Sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre in modo generico doglianze già disattese, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il mancato confronto con la ratio decidendi della decisione di appello determina l'inammissibilità del motivo per genericità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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