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Sentenza

Sentenza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento di concessione n. -OMISSIS- dell'8.9.2022, protocollo -OMISSIS-, data protocollo 9.9.2022, di accoglimento parziale della istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale; del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 30 settembre 2022, ricevuta del ricorso n. 2273478 del 30.9.2022, Protocollo n. -OMISSIS-; e per l’accertamento del diritto alla prestazione richiesta.

Giustizia amministrativa202215454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale e silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS aveva accolto solo parzialmente l'istanza di accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. È stato inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo. La ricorrente deduceva l'erroneità del parziale accoglimento. L'INPS, costituendosi, ha rappresentato di avere provveduto in autotutela su istanza di riesame, precisando che il provvedimento originario era stato determinato dal sistema FIS, il quale aveva calcolato un limite pari a un terzo delle ore lavorabili e conseguentemente eroso le ore concedibili.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta autotutela dell'INPS avesse eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Il giudice ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che era pacifica l'erroneità del provvedimento impugnato secondo quanto dedotto nel ricorso; per tale ragione ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, nelle more del giudizio, esercita l'autotutela eliminando o superando il provvedimento impugnato, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per intervenuta autotutela, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della fondatezza della domanda al momento della proposizione del ricorso.
  • L'amministrazione può essere condannata alle spese anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, qualora l'erroneità del provvedimento originariamente impugnato risulti pacifica e l'intervento amministrativo successivo abbia determinato la definizione del giudizio.

Come è indicizzato

RamiSanità
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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