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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17725/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di riconoscimento di una condanna penale emessa in Belgio (Corte di appello di Anversa del 07/06/2024, pena di 2.190 giorni di reclusione) per vizio di notifica/citazione e per mancanza di prova del mandato al difensore che avrebbe assistito il Vottari. In particolare: 1) si deduceva la violazione dell'art. 6, comma 1-bis della legge n. 69/2005 e l'irregolarità/inesistenza della notificazione del decreto di citazione in Belgio (vocatio in ius), con la conseguente nullità del processo; 2) si contestava che il difensore belga (Avv. Tiribelli) non avesse ricevuto mandato dall'imputato, perciò non poteva valere l'eccezione prevista dall'art. 13, comma 1, n. 2 del D.Lgs. 161/2010; 3) si denunciava la mancata informazione al Vottari del diritto a un nuovo processo/appello (art.13, comma 1, n. 3 D.Lgs. 161/2010) e violazioni del diritto di difesa costituzionali e convenzionali (art.111 Cost., art.6 CEDU).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, confermando che la Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha adeguatamente accertato — sulla base di nuova documentazione e dichiarazioni dall'autorità belga e dall'avvocato Tiribelli — che il Vottari era stato assistito da un difensore al quale aveva conferito mandato. La Corte ha spiegato che l'art. 13 del D.Lgs. 161/2010 prevede tre condizioni alternative per il riconoscimento della sentenza straniera e che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente. Ha inoltre precisato che il giudice italiano, nella procedura di riconoscimento, non può sindacare la validità degli atti processuali stranieri o riesaminare il merito della sentenza; eventuali rilievi sulla regolarità delle notificazioni dovevano essere valutati dalle autorità dello Stato emittente. In conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n. 161 (D.Lgs. 161/2010)

    "art. 12", "art. 13, comma 1, n. 2 e n. 3"

    Disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze penali nell'UE; l'art.13 elenca, in modo tassativo e in termini alternativi, le condizioni per ritenere valido il riconoscimento anche in caso di mancata comparizione dell'imputato. La Corte ha ritenuto che la sussistenza di una sola delle tre condizioni (es. mandato a difensore) è sufficiente per consentire il riconoscimento.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69

    "art. 22, comma 1"; "art. 6, comma 1-bis"

    Richiamata per delimitare i rimedi in Cassazione contro la sentenza di riconoscimento: avverso la sentenza di riconoscimento è proponibile ricorso per cassazione solo per i motivi di cui all'art.606 c.p.p. Inoltre la Corte ha chiarito che la materia è disciplinata principalmente dal D.Lgs. 161/2010 e che la L.69/2005 si applica solo se espressamente richiamata.

  • Decisione quadro 2008/909/GAI

    "Decisione quadro 2008/909/GAI"

    Fonte UE cui il D.Lgs. 161/2010 si conforma; il certificato previsto dalla Decisione quadro può attestare, alternativamente, la citazione personale, il conferimento di mandato ad un difensore o l'informativa sul diritto a un nuovo processo/appello. La Corte ha interpretato tali ipotesi come alternative e idonee singolarmente a garantire la conoscenza del processo.

  • Codice di procedura penale

    "art. 606, comma 1, lett. a), b) e c)"; "art. 616"; "art. 696-quinquies"

    Art.606 delimita i motivi valutabili in Cassazione (violazione di legge); art.616 regola le spese per il soccombente; art.696-quinquies è richiamato per affermare il divieto di sindacare il merito della decisione straniera nell'ambito del procedimento di riconoscimento.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato dai difensori per tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che le doglianze in ordine al rispetto dei diritti di difesa dovevano essere oggetto di sindacato dallo Stato emittente e non potevano impedire il riconoscimento quando le condizioni previste dal D.Lgs. 161/2010 risultavano soddisfatte.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    "art. 6, par. 3, lett. a), b) e c)"

    Richiamata come parametro sulla partecipazione al processo e sul diritto di difesa; la Corte ha ricordato che, nella procedura di riconoscimento, non è consentito un sindacato di merito sulla regolarità degli atti stranieri e che eventuali violazioni convenzionali debbono essere affrontate davanti alle autorità dello Stato emittente o tramite i rimedi internazionali/strasburghesi.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento di una sentenza penale straniera secondo il D.Lgs. 161/2010, le tre ipotesi dell'art.13, comma 1 (citazione personale, mandato a difensore effettivamente esercitato, o informazione sul diritto a nuovo processo/appello) sono alternative: è sufficiente che ricorra anche una sola di esse.
  • Il giudice italiano che decide sul riconoscimento non può riesaminare il merito né sindacare la legittimità formale di atti processuali compiuti all'estero secondo il diritto dello Stato emittente; questioni sulla regolarità della notifica o del processo devono essere dedotte e valutate presso le autorità dello Stato che ha emesso la decisione.
  • La prova dell'esistenza di un mandato a un difensore può essere fornita anche in assenza di un atto scritto, se il diritto dello Stato emittente non richiede la forma scritta; l'autorità richiedente e le dichiarazioni dell'avvocato possono integrare la prova richiesta.
  • In sede di cassazione contro una sentenza di riconoscimento la cognizione è limitata ai motivi di legge ammessi (art.606 c.p.p.); i rilievi in fatto, le critiche di merito o gli apprezzamenti sulla valutazione probatoria del giudice di rinvio sono in generale non sindacabili.
  • Chi contesta la regolarità di una notifica o la possibilità di partecipare al processo all'estero dovrebbe attivare i rimedi nello Stato di emissione; come linea pratica, produrre certificazioni ufficiali, traduzioni affidabili e dichiarazioni formali delle autorità estere rafforza la valutazione del giudice di riconoscimento.

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