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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04370/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna per il reato tributario è rimasta ferma, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte di appello, in relazione al reato di omesso versamento dell'IVA. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la sentenza di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di una crisi di liquidità dell'impresa e, quindi, la rilevanza della difficoltà economico-finanziaria quale ragione ostativa all'adempimento dell'obbligazione tributaria. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito, laddove la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, avendo valorizzato, tra l'altro, la mancata prova dell'effettivo mancato incasso dell'IVA, l'assenza di dimostrazione dell'adozione di tutte le misure utili a fronteggiare la crisi di liquidità, la scelta dell'imputato di destinare le risorse disponibili al pagamento degli stipendi dei soci lavoratori e la irrilevanza di una richiesta di rateizzazione avanzata tardivamente e quando egli non era più legale rappresentante.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice del reato di omesso versamento dell'IVA; la sentenza la richiama come base della condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste di vizio di motivazione o travisamento della prova, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
  • La sindacabilità della motivazione in cassazione è esclusa quando la sentenza di merito sia sorretta da un apparato argomentativo congruo, esauriente e privo di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • In materia di omesso versamento dell'IVA, la mera allegazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità non è di per sé sufficiente: occorre dimostrare che l'imputato abbia effettivamente affrontato la crisi adottando tutte le misure idonee a far fronte all'obbligazione tributaria.
  • Non giustifica l'inadempimento fiscale la scelta imprenditoriale di destinare le risorse disponibili ad altri pagamenti, come gli stipendi, anziché all'adempimento dell'obbligo tributario, quando tale scelta sia espressamente riconosciuta dall'imputato.
  • Una richiesta di rateizzazione del debito tributario presentata tardivamente, e comunque quando l'imputato non riveste più la rappresentanza legale della società, non vale a escludere la responsabilità per l'omesso versamento contestato.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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