Sentenza n. 850/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 29 luglio 2024, avente ad oggetto l’estratto del conto contributivo
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 29 luglio 2024 e del proprio diritto di accedere agli atti richiesti, con ordine all’INPS di esibire e rilasciare l’estratto del conto contributivo. L’INPS non si è costituito. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previa comunicazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità: il ricorso, notificato il 16 settembre 2024, è stato depositato soltanto il 10 ottobre 2024. Nei giudizi camerali in materia di accesso, i termini processuali sono dimezzati; pertanto, fermo il termine di trenta giorni per la notificazione previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a., il ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., perché il deposito è avvenuto oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione del ricorso. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito né la legittimità del silenzio-rigetto né la sussistenza del diritto di accesso all’estratto contributivo. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, poiché l’INPS non si è costituito.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
termine di notificazione del ricorso pari a trenta giorni
Nel giudizio in materia di accesso, il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni; il giudizio si svolge secondo il rito camerale.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
per i giudizi camerali ... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario
La dimidiazione dei termini processuali si applica anche ai giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 45 c.p.a.
termine ordinario di trenta giorni
Il termine ordinario per il deposito del ricorso, dimezzato nei giudizi camerali, diviene di quindici giorni.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
irricevibilità del ricorso
Il superamento del termine perentorio di deposito determina l’irricevibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso ... di possibili profili di irricevibilità del ricorso
Il giudice può decidere d’ufficio il profilo di irricevibilità dopo averlo previamente sottoposto al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale in materia di accesso ai documenti amministrativi, il termine per il deposito del ricorso notificato è dimezzato rispetto al termine ordinario di trenta giorni e, pertanto, è pari a quindici giorni.
- Il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso in materia di accesso è perentorio; il deposito tardivo comporta l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., impedendo l’esame delle pretese sostanziali di accesso.
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