Sentenza del 27/04/2016 n. 2371 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Accertamento con metodo sintetico (c.d. redditometro) - Indici di capacità contributiva - Possesso di auto di lusso - Configurabilità - Fondamento - Fatto notorio - Sussistenza - Fattispecie. Prova a carico dell'Ufficio dell'effettività degli atti manifestazione di capacità contributiva - Onere a carico del contribuente della dimostrazione che gli acquisti e il possesso dei beni sono di provenienza da redditi personali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio ha determinato sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di indici di capacità contributiva, in particolare del possesso di una Porsche Carrera e delle rilevanti somme presumibilmente sostenute per il suo acquisto e mantenimento. Secondo la ricostruzione accolta, tali elementi costituiscono fatti noti dai quali è possibile presumere l’esistenza di un reddito non dichiarato. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che l’acquisto e il possesso dell’autovettura non erano finanziati da redditi personali o comunque non erano indicativi della sua effettiva capacità contributiva.
La decisione
La presunzione derivante dagli elementi sintomatici di capacità contributiva è stata ritenuta legittima. Il possesso di un’autovettura di lusso, quale una Porsche Carrera, è stato considerato un indice idoneo a fondare l’accertamento sintetico, anche in ragione del fatto notorio relativo agli elevati costi di gestione, riparazione e sostituzione dei componenti soggetti a usura. La presunzione semplice ha comportato l’inversione dell’onere della prova: spettava al contribuente dimostrare l’inesistenza o l’erroneità del presupposto e la provenienza delle somme da fonti diverse da redditi personali. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche
La norma consente all’Ufficio di ricostruire sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, come il possesso e il mantenimento di beni di lusso.
Art. 2727 del codice civile
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato
L’esborso per l’acquisto e il mantenimento di beni di valore può costituire il fatto noto dal quale presumere l’esistenza di un determinato reddito e di una corrispondente capacità contributiva. La presunzione semplice consente al contribuente di fornire prova contraria.
Massime di principio
- Nel redditometro, il possesso o la disponibilità di beni e servizi costosi può costituire un indice presuntivo di capacità contributiva e giustificare l’accertamento sintetico.
- L’Ufficio deve dimostrare l’effettività degli elementi posti a base dell’accertamento, come l’acquisto, il possesso o le spese di gestione del bene; una volta provati tali elementi, il contribuente deve fornire una giustificazione documentata e specifica.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, con disponibilità patrimoniali pregresse, finanziamenti, contributi di terzi o altre fonti non riconducibili a redditi personali dell’anno accertato.
- Il possesso di un’autovettura di lusso può rilevare non solo per il prezzo di acquisto, ma anche per i costi ordinari e straordinari di gestione, considerati conoscibili secondo comune esperienza.
- La mera affermazione che il bene non rappresenti capacità contributiva o che sia stato acquistato con denaro di terzi non è normalmente sufficiente: occorrono elementi concreti, coerenti e documentati.
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