Sentenza del 10/03/2020 n. 6706 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul classamento catastale di una cabina di trasformazione elettrica ubicata lungo l'autostrada Savona-Ventimiglia: l'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento attribuendo alla cabina categoria D/1 con rendita di Euro 2.088,00, mentre la contribuente, con dichiarazione DOCFA, aveva richiesto l'attribuzione alla categoria E/1 con rendita di Euro 1.990,00. L'Amministrazione sosteneva che le cabine elettriche autostradali non rientrano nella tipologia delle "stazioni di servizio per il trasporto terrestre" contemplate nella categoria E/1 e che, essendo unità autonoma, non potevano essere incluse nelle categorie del gruppo E ove la norma esclude immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale. La contribuente affermava invece che la cabina è parte integrante dell'infrastruttura autostradale, priva di autonomia funzionale e reddituale, e quindi va classificata come unità immobiliare a destinazione particolare nel gruppo E.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso della società contribuente. La Cassazione ha statuito che la cabina di trasformazione installata presso l'autostrada, destinata a fornire energia per l'illuminazione e per il funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" ricadente nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale. Per la novità della questione le spese sono compensate.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5
Definisce l'unità immobiliare urbana come parte di immobile che 'è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio'. La Corte applica questo criterio per verificare l'autonomia reddituale: se manca la capacità di produrre reddito proprio, l'esclusione dalle categorie E per autonomia non opera.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
Affina la nozione di cespite indipendente 'secondo l'uso locale'. La Corte ha ritenuto che la cabina non rappresenta un cespite indipendente secondo l'uso locale e quindi può rientrare nel gruppo E come unità a destinazione particolare.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8, comma 2
Prevede l'esclusione dalla categoria E degli immobili funzionalmente e redditualmente autonomi. La Corte ha ritenuto che tale esclusione non si applica alla cabina, perché priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'infrastruttura autostradale.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Richiamato dall'Avvocatura quale riferimento ai caratteri costruttivi e impiantistici rilevanti per il classamento. La Corte però ha dato prevalenza alla valutazione della autonoma funzionalità/redditualità rispetto alla mera presentazione di un DOCFA che dichiari l'unità come separata.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40 (conv. L. 24 novembre 2006, n. 286)
Limita l'ambito delle categorie catastali del gruppo E escludendo immobili destinati ad usi commerciali/industriali/uffici o ad usi diversi se dotati di autonomia funzionale e reddituale. La Corte conferma che il divieto opera solo quando sussiste tale autonomia, assente nel caso di specie.
Art. 14 delle Preleggi
Principio che vieta l'applicazione analogica di norme che derogano a regole generali. La Corte osserva che nella specie non vi è stata applicazione analogica di norme né si trattava di disposizioni di agevolazione/esenzione; pertanto l'obiezione non è rilevante.
Massime di principio
- Per il classamento catastale prevale la valutazione della autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare: se un manufatto non è in grado di produrre reddito proprio e serve esclusivamente l'immobile principale, può essere considerato unità immobiliare a destinazione particolare e ricondotto al gruppo E.
- La presenza di una dichiarazione DOCFA che disegna o dichiara l'unità come separata non è decisiva se, dai fatti e dalle caratteristiche strutturali e funzionali, risulta che l'unità è integrata e non autonoma rispetto all'infrastruttura principale.
- Le restrizioni introdotte dal D.L. 262/2006 (esclusione dalle categorie E per immobili con autonomia funzionale e reddituale) operano solo se è effettivamente dimostrabile l'autonomia reddituale; in mancanza di tale autonomia, l'esclusione non si applica.
- Non è ammessa una interpretazione analogica delle norme che derogano a regole generali, ma la qualificazione giuridica dipende sempre dall'accertamento fattuale: occorre valutare caso per caso la funzione e l'integrazione dell'opera nell'immobile principale.
- In situazioni simili, bisogna verificare: destinazione effettiva d'uso, se l'unità è in grado di produrre un reddito proprio, autonomia impiantistica e funzionale, uso esclusivo da parte dell'ente titolare; l'assenza di autonomia favorisce l'inquadramento nella categoria E come 'destinazione particolare'.
- Quando la questione è giuridicamente nuova o mancano precedenti specifici di legittimità, le spese possono essere compensate; tuttavia il principio sostanziale resta l'accertamento della mancanza di autonomia funzionale e reddituale.
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