Cassazione Penale, Sentenza n. 7321/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP e disposto la scarcerazione di Giovanni Campo. Il Pubblico Ministero denunciava un vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe valutato le evidenze in modo atomistico, senza considerare unitariamente il contesto probatorio e ambientale; avrebbe sottovalutato le dichiarazioni della persona offesa Francesco Ciccione (che aveva riferito di essersi rassegnato per timore di ritorsioni), le dichiarazioni dei collaboratori Bucceri e Rizzuto (sottovalutate e travisata la data di arresto di Bucceri), nonché altri elementi a riscontro quali la querela di Francesco Alfano e le comunicazioni intercettate del 17 giugno 2020. In sintesi si censurava l'omessa o insufficiente valutazione complessiva degli elementi sintomatici di una estorsione ambientale e del condizionamento mafioso del territorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha riscontrato un'insanabile contraddittorietà logica nell'ordinanza del riesame: da un lato il Tribunale aveva descritto l'esistenza di un contesto di condizionamento mafioso radicato nel territorio, dall'altro aveva svalutato le singole condotte e le dichiarazioni probatorie in modo parcellizzato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'estorsione ambientale può essere realizzata anche in assenza di minacce esplicite quando il territorio è sottoposto all'influsso di consorterie mafiose e la richiesta, pur formale, è percepita come intimidatoria. Ha inoltre evidenziato errori fattuali (es. data di arresto del collaboratore Bucceri) e omissioni nella valutazione della querela di Alfano e delle dichiarazioni della persona offesa e dei collaboratori. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché sia effettuata una valutazione complessiva e non atomistica del quadro probatorio.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione in cassazione per motivi di vizio di motivazione; utilizzato dal PM per lamentare la valutazione illogica e parcellizzata delle prove da parte del riesame
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione; la Corte richiama la configurabilità dell'estorsione ambientale anche in assenza di minacce esplicite quando la richiesta è percepita come intimidatoria in un contesto dominato da organizzazioni mafiose
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla gravità delle condanne pregresse di esponenti del clan (Pietro Campo) come elemento rilevante per contestualizzare la forza intimidatrice del contesto mafioso
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Corte di annullare l'ordinanza e rinviare il giudizio al Tribunale competente per un nuovo esame del provvedimento cautelare
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017; Sez. 2, n. 44728 del 14/11/2024; altresì citate Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023 e Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019
Principi consolidati secondo cui l estorsione ambientale si realizza anche con modalità 'silenti' o implicite se il contesto è permeato da dominio mafioso; la forza intimidatrice del sodalizio riduce il bisogno di minacce esplicite e richiede una valutazione complessiva del contesto probatorio
Massime di principio
- In contesti ad alta infiltrazione mafiosa la valutazione dell'estorsione deve tener conto del carattere ambientale del condizionamento: richieste formali e comportamenti 'silenti' possono essere intimidatori se il territorio è sottoposto al dominio di consorterie criminali
- Il giudice deve valutare le prove in modo globale e unitario; un'analisi atomistica e parcellizzata delle singole risultanze può compromettere la corretta ricostruzione del quadro criminoso
- La condotta omissiva o la rassegnazione della vittima (assenza di denunce, accettazione di condizioni economiche sfavorevoli) può costituire elemento indiziario significativo di coercizione ambientale, se adeguatamente correlata al contesto
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese vanno ponderate correttamente, compresa la verifica delle date e della coerenza temporale delle dichiarazioni; errori fattuali su tali punti possono incidere pesantemente sulla valutazione cautelare
- Le intercettazioni e le comunicazioni vanno interpretate nel loro contesto fattuale e probatorio; singoli frammenti isolati possono fuorviare se non integrati con altre fonti di prova
- Se vi è evidenza di riferibilità a soggetti legati alla criminalità organizzata, il giudice deve considerare l'aggravamento del metodo mafioso nella valutazione della minaccia e del pericolo di reiterazione
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