Ordinanza n. 326/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di non ammissione alla rendicontazione dell'impresa ARTLED s.r.l., riportato nell' “Elenco imprese non ammesse - II lotto Internazionalizzazione 2024”; - della Determina Dirigenziale n. 2025000480 del 13/11/2025, nella parte in cui conferma la suddetta esclusione; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; e, in subordine per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla rendicontazione di un progetto finanziato e determinazione dirigenziale confermativa dell'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (enti finanziatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla rendicontazione, inserito nell'elenco delle imprese non ammesse del secondo lotto del bando Internazionalizzazione 2024, nonché la determinazione dirigenziale che aveva confermato l'esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e, in subordine, il risarcimento del danno. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, nella fase procedimentale, l'impresa non avrebbe prodotto la documentazione richiesta e idonea a dimostrare l'effettiva realizzazione del progetto finanziato. In particolare, la stessa impresa ha ammesso in camera di consiglio di non avere predisposto il sito internet, ritenuto necessario dal bando per promuovere le iniziative imprenditoriali destinate all'ampliamento verso i mercati internazionali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, il fumus boni juris. La mancata allegazione della documentazione necessaria a comprovare l'effettiva realizzazione del progetto e, soprattutto, l'ammissione della mancata predisposizione del sito internet necessario alla promozione delle iniziative imprenditoriali internazionali, hanno costituito elementi ostativi a una prognosi favorevole sulla legittimità degli atti impugnati. Non risulta svolta una valutazione espressa sul periculum in mora, essendo sufficiente il difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il difetto del fumus boni juris ha condotto al rigetto della sospensione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il difetto del fumus boni juris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione, senza necessità di una specifica valutazione del periculum in mora.
- Quando un bando di finanziamento richiede la produzione di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva realizzazione del progetto, la mancata allegazione della documentazione richiesta può impedire il riconoscimento della rendicontazione.
- L'ammissione del beneficiario di non avere realizzato un elemento del progetto ritenuto necessario dal bando costituisce, in sede cautelare, un elemento contrario alla prognosi di fondatezza dell'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla rendicontazione.
Come è indicizzato
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