Circolare numero 49 del 29-2-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le aziende di registrazione su supporti magnetici ed elaborazione dati restano inquadrate nel ramo industria manifatturiera ai fini degli sgravi, ma nel ramo commercio per gli assegni familiari. Precisa inoltre i criteri per individuare i datori di lavoro interessati, stabilendo che l’attività di elaborazione dati deve essere esclusiva e svolta per conto terzi, oppure, in presenza di più attività, deve esistere una netta separazione tra le diverse società. Viene confermato che tali imprese possono beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali se applicano integralmente il contratto collettivo del terziario. La decorrenza della variazione di inquadramento è fissata dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare di gennaio 1996, escludendo effetti retroattivi.
Chiarimenti sull’inquadramento delle aziende di elaborazione dati e sulla decorrenza della nuova disciplina
Chiarimenti sull’inquadramento delle aziende di elaborazione dati e sulla decorrenza della disciplina
La circolare interviene per precisare gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 196/1992, e per consolidare le indicazioni già fornite con la circolare n. 21 del 23 gennaio 1996. Il documento riguarda in particolare le aziende che svolgono attività di registrazione su supporti magnetici e di elaborazione dati, sia sotto il profilo dell’inquadramento contributivo sia rispetto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alla decorrenza della nuova disciplina.
Portata della sentenza e rapporto tra inquadramento contributivo e assegni familiari
La circolare chiarisce che il decreto ministeriale del 4 luglio 1983, emanato ai sensi dell’art. 34 del T.U.A.F. 30 maggio 1955, n. 797, con cui tali aziende erano state aggregate al ramo commercio, non impedisce il loro inquadramento nel ramo industria manifatturiera ai fini della fruizione degli sgravi degli oneri sociali.
Viene ribadito il principio secondo cui le diverse discipline hanno ambiti autonomi e finalità distinte: i criteri del testo unico assegni familiari restano rilevanti solo per la materia degli assegni familiari, mentre non condizionano l’inquadramento ai fini contributivi. Pertanto, le aziende interessate restano inquadrate nel ramo industria manifatturiera per tali finalità, ma devono continuare a essere considerate nel ramo commercio ai fini della disciplina degli assegni familiari.
Datori di lavoro destinatari della nuova disciplina
La circolare fornisce ulteriori precisazioni per individuare i soggetti rientranti nel campo di applicazione della sentenza. In particolare, l’attività di elaborazione dati:
- deve risultare dall’oggetto sociale;
- deve essere svolta per conto terzi;
- deve essere esercitata in via esclusiva;
- non deve essere funzionale ad altre attività svolte dallo stesso datore di lavoro.
Sono richiamati, a titolo esemplificativo, casi in cui l’elaborazione dati costituisce solo un mezzo strumentale per altre attività, come consulenza, formazione professionale o revisione contabile: in tali ipotesi non ricorrono i presupposti per l’applicazione della disciplina.
Nel caso di soggetti che svolgano attività plurime e costituiscano una società di servizi dedicata all’elaborazione dati, deve essere verificata una separazione piena e concreta tra le strutture interessate, sotto il profilo:
- economico;
- funzionale;
- amministrativo;
- gestionale.
Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia
La circolare affronta anche il tema della fiscalizzazione degli oneri sociali, chiarendo che il beneficio non è precluso dal fatto che le aziende di elaborazione dati applichino il contratto collettivo nazionale del terziario della distribuzione e dei servizi.
La condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio resta infatti il rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento. Poiché il contratto del terziario contempla tra i propri destinatari i datori di lavoro interessati, la fiscalizzazione deve essere riconosciuta, purché il contratto sia integralmente osservato.
Decorrenza della variazione di inquadramento
Infine, la circolare richiama l’art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ribadendo il principio di non retroattività delle variazioni di inquadramento.
In conseguenza di tale principio, la variazione di inquadramento delle aziende di elaborazione dati dal ramo commercio al settore industria manifatturiera non può avere effetto anteriore al provvedimento adottato per l’intera categoria. Viene quindi modificata la precedente indicazione della circolare n. 21/1996, stabilendo che gli effetti della variazione decorrono dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare di gennaio 1996.
Punti principali
Portata della sentenza Cassazione n. 196/1992 e inquadramento delle aziende
Viene confermato che il decreto ministeriale del 4 luglio 1983, che aveva aggregato le aziende di registrazione su supporti magnetici e di elaborazione dati al ramo commercio, non impedisce il loro inquadramento nel ramo industria manifatturiera ai fini degli sgravi degli oneri sociali. Tale conclusione si fonda sulla distinzione tra le finalità delle diverse discipline: i decreti ministeriali emanati ai sensi del testo unico assegni familiari conservano rilevanza solo per la disciplina degli assegni familiari, mentre non ostano all’inquadramento nel settore industria per altre finalità contributive.
Individuazione dei datori di lavoro destinatari della disciplina
Per rientrare nel campo di applicazione della disciplina, l’attività di elaborazione dati deve risultare dall’oggetto sociale ma soprattutto essere svolta per conto terzi e in via esclusiva. Non è sufficiente che l’elaborazione dati sia strumentale ad altre attività del datore di lavoro, come consulenza, formazione professionale o revisione contabile. Se il datore di lavoro svolge attività plurime e costituisce una società di servizi per l’elaborazione dati, deve essere verificata la piena autonomia e separazione economica, funzionale, amministrativa e gestionale tra le due società e tra le rispettive attività.
Fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia
Viene chiarito che l’applicazione da parte delle aziende di elaborazione dati del contratto collettivo nazionale del terziario della distribuzione e dei servizi non esclude il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il beneficio spetta a condizione che il contratto collettivo di riferimento sia integralmente rispettato, poiché il contratto menzionato ricomprende tra i propri destinatari i datori di lavoro interessati.
Decorrenza della nuova disciplina
Il Ministero richiama il principio di non retroattività delle variazioni di inquadramento previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Di conseguenza, la variazione di inquadramento delle aziende di elaborazione dati dal ramo commercio al settore industria manifatturiera produce effetti non anteriormente alla data del provvedimento adottato per l’intera categoria. In applicazione di tale criterio, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare di gennaio 1996.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 feb 1996Circolare numero 07 del 27-02-1996 enpals
- Circolare · 27 feb 1996Circolare numero 48 del 27-2-1996
- Circolare · 2 mar 1996Circolare numero 50 del 2-3-1996
- Circolare · 26 feb 1996Circolare numero 45 del 26-2-1996
- Circolare · 26 feb 1996Circolare numero 46 del 26-2-1996
- Circolare · 26 feb 1996Circolare numero 47 del 26-2-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →