Sentenza n. 13228/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1. della determinazione dirigenziale del Comune di Guidonia Montecelio, Area VIII, n. 38 del 22/04/2026, Registro Generale n. 393 del 28/04/2026, avente ad oggetto “Risoluzione del Contratto d’appalto rep. 2405 del 09/10/2014 di Ampliamento e completamento del cimitero comunale, mediante concessione ai sensi dell’art. 3, c. 11 e dell’art. 143 e ss. del D. Lgs. 163/2006 per grave inadempimento della Concessionaria CONSORZIO COMOR – CIG: 5463071CCB”; 2. del Parere del Collegio Consultivo Tecnico n. 1 del 17/03/2025, richiamato quale atto presupposto; 3. del Parere del Collegio Consultivo Tecnico n. 2 del 05/01/2026, reso sul c.d. quarto quesito formulato dal Comune e posto a fondamento essenziale della risoluzione e tutti i relativi verbali, 4. della nota comunale prot. n. 0116064 del 06/11/2025, recante il c.d. quarto quesito al Collegio Consultivo Tecnico; 5. della nota comunale prot. n. 0129162 del 28/12/2022, recante avvio del procedimento di risoluzione e contestazione degli addebiti; 6. della nota comunale prot. n. 0027134 del 13/03/2023, richiamata nella determinazione impugnata; 7. della nota comunale prot. n. 0122835 del 25/11/2025, trasmessa con prot. n. 0127320 (all.8) del 06/12/2025, recante richiesta di pagamento dei canoni, degli interessi moratori e degli oneri asseritamente anticipati; 8. della nota comunale prot. n. 0127319 del 06/12/2025, recante richiesta di sostituzione delle polizze fideiussorie Finworld; 9. della relazione istruttoria del RUP prot. n. 43342 del 23/04/2026, richiamata dalla determina n. 38 del 22/04/2026 quale parte integrante e sostanziale, nonostante la sua data successiva all’adozione della risoluzione; 10. degli atti esecutivi sopravvenuti, ivi comprese la nota prot. par. n. 0051596 del 15/05/2026 e la nota prot. par. n. 0052208 del 18/05/2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche non conosciuto; nonché per l’accertamento e la declaratoria della nullità, ai sensi dell’art. 21-septies L. n. 241/1990, della determinazione dirigenziale n. 38 del 22/04/2026, Registro Generale n. 393 del 28/04/2026, e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto adottati in violazione e/o elusione dei giudicati amministrativi formatisi sulle sentenze del T.A.R. Lazio n. 3676/2018 e n. 9794/2018, avendo il Comune di Guidonia Montecelio reiterato, sotto la diversa veste formale della risoluzione della concessione, presupposti già censurati dal Giudice amministrativo, omesso l’adozione degli atti conformativi dovuti e trasformato in addebiti risolutori a carico del Concessionario le conseguenze della propria inerzia conformativa; in via subordinata, per l’annullamento dei medesimi atti, ove non ritenuti nulli, per violazione degli effetti conformativi delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 3676/2018 e n. 9794/2018, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, sviamento e violazione dei principi di buona fede, affidamento, leale cooperazione, proporzionalità e autoresponsabilità dell’Amministrazione; nonché per la condanna del Comune di Guidonia Montecelio al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Consorzio ricorrente derivanti dal provvedimento impugnato relativi alla sospensione illegittima dei lavori, al mancato collaudo, alla mancata messa in esercizio dell’ampliamento, al mancato riequilibrio del PEF, alla perdita dei proventi di gestione, alla lesione dell’affidamento, al danno curriculare, reputazionale e finanziario, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche mediante verificazione o consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione, come da quantificazione indicata nella perizia del Prof. Ing. Russo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale comunale di risoluzione della concessione per grave inadempimento, con relativi pareri del Collegio Consultivo Tecnico e atti presupposti e conseguenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società concessionarie hanno impugnato la determinazione comunale di risoluzione del contratto di concessione relativo all'ampliamento, completamento e gestione del cimitero comunale, chiedendone anche la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato e il risarcimento dei danni. Hanno sostenuto che la risoluzione fosse stata adottata in violazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006, senza la relazione particolareggiata e la contestazione degli addebiti da parte del direttore dei lavori, mediante sostituzione del RUP all'organo tecnico competente e con istruttoria e motivazione postume. Sono state dedotte la violazione del contraddittorio procedimentale, l'omessa rinnovazione dell'avvio dopo l'introduzione di nuovi addebiti, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento, la contraddittorietà e lo sviamento. Le ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la risoluzione eludesse le sentenze del TAR Lazio n. 3676/2018 e n. 9794/2018, che avevano riconosciuto il diritto alla gestione del cimitero esistente e annullato un'ordinanza di demolizione relativa a opere cimiteriali. Nel merito hanno contestato l'imputazione al concessionario del fermo dei lavori, assumendo che esso fosse riconducibile all'indisponibilità delle aree, alle interferenze con il metanodotto, alle criticità progettuali, alle sospensioni disposte dal Comune, alla mancata definizione del quadro progettuale, al mancato collaudo e all'omesso riequilibrio del piano economico-finanziario. Sono stati contestati anche i pareri del Collegio Consultivo Tecnico, la debenza dei canoni, la mancata ricostituzione delle garanzie, le penali e la proporzionalità della risoluzione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la fase esecutiva e paritetica del rapporto concessorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha rilevato che le sentenze precedenti avevano deciso questioni specifiche, relative alla decorrenza della gestione del cimitero esistente e all'annullamento di un'ordinanza di demolizione, senza stabilire il contenuto integrale degli atti futuri né escludere l'esercizio del distinto potere di verificare la permanenza delle condizioni per la prosecuzione della concessione. La determinazione di risoluzione si fondava, inoltre, su circostanze successive e autonome, quali il mancato pagamento dei canoni, la mancata ricostituzione delle garanzie, le criticità di collaudo, il protratto fermo delle opere e gli esiti dell'attività del Collegio Consultivo Tecnico. Non risultava quindi né la reiterazione degli atti annullati né l'esercizio di un potere incompatibile con il giudicato. Per tutte le ulteriori censure il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda infatti l'esecuzione del rapporto concessorio, la risoluzione per asseriti inadempimenti contrattuali, l'accertamento delle reciproche obbligazioni e le conseguenti pretese risarcitorie, senza esercizio di potestà autoritativa. La qualificazione formale delle censure come violazione della legge sul procedimento amministrativo o dei principi di proporzionalità, collaborazione e affidamento non modifica la natura sostanziale della controversia, che concerne posizioni paritetiche di diritto soggettivo. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le società ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato presuppone che l'amministrazione, nel riesercizio del potere, ometta di adottare l'atto il cui contenuto è stabilito dalla sentenza, reiteri i medesimi vizi già accertati oppure eserciti un diverso potere in assoluta carenza dei presupposti al solo fine di ottenere il medesimo risultato. Tali presupposti non ricorrevano nel caso esaminato.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di pubblici servizi non comprende le controversie che riguardano esclusivamente l'esecuzione contrattuale, gli inadempimenti, la risoluzione e le pretese risarcitorie fondate su posizioni paritetiche, salvo che venga in rilievo l'esercizio di potestà autoritative.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 136 d.lgs. 163/2006
La norma è stata invocata dalle ricorrenti quale disciplina del procedimento di risoluzione per grave inadempimento, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura per difetto di giurisdizione.
art. 1460 c.c.
L'eccezione di inadempimento è stata prospettata dalle ricorrenti in relazione ai pretesi inadempimenti anteriori del Comune; il TAR non l'ha esaminata nel merito, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese a carico delle società ricorrenti.
Massime di principio
- La violazione o elusione del giudicato sussiste soltanto quando l'amministrazione, nel riesercizio del potere, ometta di adottare l'atto il cui contenuto sia già stabilito dalla sentenza, reiteri i medesimi vizi già accertati, oppure eserciti un diverso potere in assoluta carenza dei presupposti al solo fine di conseguire il medesimo risultato; non ricorre quando il nuovo provvedimento si fondi su presupposti autonomi, ulteriori e sopravvenuti.
- Le sentenze di annullamento producono un effetto conformativo limitato al contenuto puntuale delle statuizioni giudiziali e non impediscono all'amministrazione di esercitare successivamente un distinto potere, quando la precedente pronuncia non abbia accertato in via definitiva l'insussistenza degli inadempimenti poi contestati né escluso la possibilità di risolvere il rapporto al ricorrere dei presupposti di legge e di contratto.
- Nelle controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di pubblico servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la domanda riguarda l'adempimento o l'inadempimento delle obbligazioni, la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni da inesatto adempimento, senza esercizio di potestà autoritative da parte dell'amministrazione.
- Il riparto di giurisdizione dipende dalla natura sostanziale della situazione giuridica dedotta e non dalla qualificazione formale delle censure: il richiamo a norme sul procedimento amministrativo o a principi pubblicistici non radica la giurisdizione amministrativa se la controversia concerne, in concreto, diritti e obblighi paritetici derivanti dal contratto.
- I principi di correttezza, buona fede, leale cooperazione e tutela dell'affidamento possono operare anche nei rapporti contrattuali di diritto privato e, quando siano invocati per contestare l'adempimento o l'inadempimento delle obbligazioni negoziali, devono essere fatti valere davanti al giudice ordinario.
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