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Sentenza

Sentenza del 14/09/2023 n. 26529 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'AE impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato il rimborso IVA richiesto per l'anno 2008 da Telma Srl (poi incorporata in Ripamonti) comprendente anche i crediti IVA maturati dalle società incorporate Intarch Srl e Tau Ceti Srl per il triennio 2006-2008. L'AE sosteneva che Intarch e Tau Ceti erano soggetti distinti per gli anni 2006-2007, che la fusione per incorporazione intervenuta il 12/12/2008 non aveva efficacia retroattiva e che i crediti delle società incorporate potevano solo essere portati in detrazione perché non risultavano dalla dichiarazione IVA di Telma per il 2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'AE. Ha confermato che con la fusione per incorporazione le società incorporate si estinguono e trasferiscono alla società incorporante diritti e obblighi (compresa la legittimazione all'azione per il rimborso IVA). La Corte ha rilevato che Telma, in quanto incorporante, poteva chiedere il rimborso anche avvalendosi delle dichiarazioni IVA delle società incorporate per il triennio 2006-2008 e che la contribuente ha prodotto la dichiarazione IVA 2008 in cui sono indicate le eccedenze pregresse. L'AE non ha fornito la prova documentale contraria (non avendo allegato la dichiarazione 2008). Perciò è stata confermata l'esistenza del diritto al rimborso in capo all'incorporante (oggi Ripamonti) e l'AE è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione determina il trasferimento alla società incorporante dei diritti e degli obblighi della società incorporata e l'estinzione di quest'ultima; ne consegue che l'incorporante è l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso di crediti IVA maturati dall'incorporata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3

    Regime del rimborso IVA: il rimborso può essere richiesto quando l'eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale. La società incorporante può valersi delle dichiarazioni delle incorporate ai fini del computo del triennio, se risultano documentati i presupposti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 4

    Prevede condizioni e limiti al rimborso (ad es. il controllo delle eccedenze nei due anni precedenti) e stabilisce che il rimborso è concesso nei limiti del minore importo delle eccedenze risultanti; la corte ha applicato queste regole riconoscendo che le eccedenze delle società incorporate rientravano nel computo.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma processuale generale sulla decisione della controversia: i motivi incidentali sollevati dalla resistente sono stati ritenuti assorbiti dalla decisione sul ricorso principale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento del gravame per violazione di norme di diritto nella cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo principale dell'AE infondato in punto di interpretazione delle norme sulla fusione e sul rimborso IVA.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione l'incorporante succede nei diritti e negli obblighi delle società incorporate; le società incorporate si estinguono e perdono la legittimazione ad agire.
  • L'incorporante è l'unico soggetto legittimato a chiedere rimborsi fiscali (es. IVA) per crediti maturati dalle società incorporate anche per periodi anteriori all'incorporazione, purché i presupposti normativi per il rimborso siano dimostrati.
  • Per i rimborsi IVA disciplinati dall'art. 30 DPR 633/1972 è rilevante il computo del triennio e la dimostrazione delle eccedenze pregresse; l'incorporante può avvalersi delle dichiarazioni delle società incorporate per documentare tali eccedenze.
  • La data formale della fusione (se intervenuta entro l'anno di imposta di riferimento) non impedisce che l'incorporante eserciti diritti relativi a crediti maturati dalle incorporate nei periodi precedenti, grazie alla successione nei diritti prevista dal codice civile.
  • L'Amministrazione finanziaria, se contesta la sussistenza dei presupposti documentali (es. mancata indicazione del credito nella dichiarazione dell'incorporante), deve produrre elementi specifici e documenti per dimostrare l'errore: mere affermazioni non sono sufficienti in sede di cassazione.
  • Per evitare contestazioni è opportuno che l'incorporante riporti esplicitamente nelle proprie dichiarazioni o nella documentazione allegata i crediti trasferiti dalle società incorporate e conservi la documentazione delle dichiarazioni IVA delle incorporate.
  • Quando le società sono estinte per fusione, eventuali azioni in sede tributaria devono essere promosse dall'incorporante; le obiezioni procedurali o di motivazione dell'atto amministrativo possono rimanere assorbite se il motivo principale di diritto è respinto.

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