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Sentenza

Sentenza del 14/09/2023 n. 880 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 per gli immobili adibiti a sede di nido/scuola dell'infanzia gestiti dall'ente religioso per gli anni 2010-2011. Il Comune ha emesso avvisi di accertamento per omesso pagamento ICI; l'ente ha impugnato sostenendo di essere ente non commerciale e che le rette praticate (tra €1.350 e €2.250 nel 2010; tra €1.440 e €2.340 nel 2011) erano inferiori al costo medio per studente (parametro MIUR) e la gestione risultava in perdita, quindi l'attività non era commerciale e l'immobile doveva essere esente.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello del Comune e respinto i ricorsi dell'ente. Ha seguito l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'esenzione ICI di cui all'art.7(1)(i) richiede: (i) il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente; (ii) il requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile all'attività prevista; e soprattutto che l'attività sia non economica, cioè svolta a titolo gratuito o dietro un corrispettivo simbolico. La Corte ha ritenuto non simboliche le rette e gli importi accessori praticati (quote mensili, iscrizione, materiale, servizi extra, pagamento anticipato ecc.), perciò l'attività va qualificata come economica anche se la gestione ha registrato perdite. Conseguenza: esclusione dell'esenzione ICI e condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (art. 7, comma 1, lett. i))

    art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione per enti non commerciali richiede sia la natura non commerciale dell'ente sia la diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste; l'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l'attività è non economica (gratuita o con corrispettivo simbolico).

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)

    art. 87, comma 1, lett. c)

    Riferimento ai soggetti beneficiano delle agevolazioni fiscali; richiamato per delineare la categoria degli enti non commerciali rilevanti ai fini dell'esenzione.

  • Codice Civile

    Definizione di imprenditore: rilevanza oggettiva dell'attività economica organizzata; l'assenza di utile o la perdita non escludono il carattere imprenditoriale se l'attività è offerta al pubblico a prezzi non simbolici.

  • Decisione della Commissione Europea (citata)

    decisione 2013/284/UE della Commissione (menzionata nel testo)

    Principio UE sul divieto di aiuti di Stato: l'esenzione è compatibile solo per immobili destinati ad attività non economiche e svolte gratuitamente o con corrispettivo simbolico.

  • Allegato al DM 26.6.2014

    Stabilisce che il comune ha il potere di verificare la simbolicità dei corrispettivi praticati dagli enti non commerciali e che non è possibile una definizione astratta di corrispettivo simbolico; valutazione caso per caso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali richiamate)

    Cass. n. 4066/2019; Cass. n. 6795/2020; Cass. n. 16612/2008; Cass. n. 13299/2019; Cass. n. 35123/2022; Cass. n. 14225/2015; Ordinanza Cass. n. 30452/2021

    Costante orientamento: il pagamento di un corrispettivo non simbolico indica attività economica e esclude l'esenzione; il mancato profitto non è sufficiente a qualificare l'attività come non commerciale; i giudici di merito valutano caso per caso la simbolicità del corrispettivo.

Massime di principio

  • L'esenzione ICI per enti non commerciali richiede sia la natura non commerciale dell'ente sia la destinazione diretta dell'immobile all'attività prevista; inoltre l'attività deve essere non economica, ossia gratuita o svolta dietro corrispettivo simbolico.
  • Il semplice fatto che le rette siano inferiori al costo medio per studente (parametro MIUR) o che la gestione sia in perdita non è sufficiente a riconoscere l'esenzione: è decisiva la natura non economica dell'attività e la simbolicità del corrispettivo.
  • Il pagamento di rette o altre somme (iscrizione, materiale, servizi extra, tariffe per anticipo/posticipo orario, mensa, ecc.) non simboliche costituisce indicazione dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali e comporta assoggettamento all'imposta.
  • Spetta al Comune, in sede di verifica, valutare caso per caso la simbolicità dei corrispettivi; non esiste una soglia astratta universale: la valutazione è fattuale e rimessa al giudice di merito.
  • In situazioni analoghe, chi gestisce servizi educational deve documentare elementi concreti che comprovino la gratuità o la simbolicità del corrispettivo (natura delle somme richieste, modalità di gestione, fonti di finanziamento alternative, assenza di organizzazione economica) se intende ottenere l'esenzione.
  • L'orientamento comunitario e di legittimità enfatizza la compatibilità dell'esenzione con il divieto di aiuti di Stato solo quando l'agevolazione non costituisce sostegno ad attività economiche svolte con corrispettivi non simbolici.

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