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Sentenza

Sentenza del 14/09/2023 n. 891 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione del decreto del Tribunale che ha ammesso il credito della società di leasing nel fallimento. L'Agenzia deduceva: (i) illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione/assenza dell'atto tassato in allegato; (ii) errore nell'applicazione dell'aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, lettere c) Tariffa DPR 131/1986, chiedendo la conferma della tassazione proporzionale o, in subordine, la riliquidazione distinguendo le componenti (debito residuo e interessi); lI. B. sosteneva che, alla luce della sentenza Corte Cost. n.177/2017, la registrazione del provvedimento di opposizione allo stato passivo che accerta crediti derivanti da operazioni soggette a IVA deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie la sentenza della Corte Costituzionale n.177/2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 nella parte in cui impone l'imposta proporzionale alle pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo con accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA; pertanto la registrazione del decreto che ha ammesso il credito della resistente doveva essere assoggettata all'imposta in misura fissa. Il Collegio ha inoltre rilevato che la normativa sul leasing introdotta con la L. 124/2017 non muta l'applicabilità della pronuncia costituzionale al caso di specie e che, se necessario, la resistente ha dimostrato di aver assolto gli oneri IVA. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado (Euro 2.000 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa, Parte Prima, art. 8 comma 1 lett. c)

    La norma prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anche alle pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo; la Corte Costituzionale ha però dichiarato incostituzionale tale estensione quando i crediti derivano da operazioni soggette a IVA.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 177/2017

    Ha stabilito che, per effetto del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, le pronunce che definiscono opposizioni allo stato passivo con accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA devono essere assoggettate all'imposta fissa di registro e non a quella proporzionale.

  • L. n. 124/2017 art. 1 commi 136-140 (disciplina leasing nel fallimento)

    Introduzione di una disciplina speciale per i crediti derivanti da contratti di leasing nel fallimento, con onere per la società di leasing di attivare procedure di vendita/ricollocazione del bene; il Collegio ha ritenuto che tale normativa non precluda l'applicazione della sentenza costituzionale al caso concreto, salvo che la nuova disciplina trovi pacifica applicazione al singolo caso.

  • D.P.R. n. 131/1986 art. 40

    Richiamato come principio di alternatività tra imposta di registro e IVA: la Corte ha ritenuto che la ratio dell'alternatività giustifichi l'estensione del beneficio (imposta fissa) alle pronunce sulle opposizioni allo stato passivo che accertano crediti IVA.

  • Cassazione, Sez. 5, n. 31409/2018 e n. 29144/2018

    Giurisprudenza di legittimità che ha affrontato il tema dell'applicazione dell'imposta di registro alle pronunce che definiscono giudizi con crediti soggetti a IVA, richiamata a sostegno dell'interpretazione favorevole al contribuente.

  • D.M. 13 marzo 2014 n. 55 (criteri liquidazione compensi)

    Norma regolamentare usata per la liquidazione delle spese di giudizio, applicata dal Collegio per determinare l'ammontare delle spese liquidate.

Massime di principio

  • Se un provvedimento giudiziale che definisce l'opposizione allo stato passivo accerta crediti derivanti da operazioni soggette a IVA, la registrazione di quel provvedimento è soggetta all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, in applicazione della sentenza Corte Cost. n.177/2017 e del principio di alternatività tra registro e IVA.
  • La successiva normativa speciale (es. disciplina sul leasing contenuta nella L. 124/2017) non impedisce automaticamente l'applicazione della pronuncia costituzionale: occorre verificare se la nuova disciplina trovi effettiva e diretta applicazione al caso concreto.
  • L'Ufficio (Agenzia delle Entrate) che pretende un trattamento fiscale diverso deve fornire elementi probatori chiari e specifici (ad esempio distinzione e prova delle componenti del credito come debito residuo o interessi) per giustificare una diversa riliquidazione.
  • La questione della motivazione dell'avviso di liquidazione (es. allegazione dell'atto tassato) è rilevante e deve essere valutata caso per caso, ma la prevalente soluzione è che, quando sia individuabile l'atto tassato (es. decreto che ammette il credito), il profilo della corretta determinazione della misura dell'imposta va deciso secondo i principi sostanziali (es. sentenza costituzionale).
  • In situazioni analoghe è prudente per il contribuente documentare l'assolvimento degli oneri IVA e per l'Amministrazione verificare e provare le diverse componenti del credito prima di emettere avvisi di riliquidazione in misura proporzionale.

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