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Sentenza

Sentenza del 14/09/2023 n. 2324 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

IRPEF - dichiarazione integrativa - termine - art. 2, co. 8, del DPR n. 322/1998 - portata retroattiva - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF anno 2015 derivante da liquidazione automatizzata ex art. 36‑bis DPR 600/1973 che ha disconosciuto perdite indicate nel modello UNICO 2016 (rigo RS012 e conseguente RH12). La contribuente denunciava nullità e vizi vari (violazione art.12 DPR 602/73, art.7 L.212/2000, art.36‑bis DPR 600/73, art.1 co.5‑bis lett. a) L.156/2005, art.6 L.388/2000, difetto di motivazione eccesso di potere, ecc.). Parte ricorrente sosteneva inoltre che, alla luce della modifica dell'art.2 co.8 DPR 322/1998, la dichiarazione integrativa poteva essere considerata valida entro il termine di decadenza dell'amministrazione.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la procedura dell'Ufficio: la liquidazione automatizzata che disconosce crediti/deduzioni risultanti dalla dichiarazione è qualificata come verifica dei dati e non richiede un previo avviso di recupero; la motivazione è stata considerata corretta e sufficiente (richiamo alla dichiarazione e avviso bonario). Sul punto centrale della dichiarazione integrativa la Corte ha stabilito che la modifica dell'art.2 co.8 DPR 322/1998 non ha efficacia retroattiva: per i fatti anteriori all'entrata in vigore la nuova disciplina vale solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, altrimenti la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine della dichiarazione del periodo di imposta successivo. Nel caso di specie la dichiarazione integrativa è stata giudicata tardiva e non considerata. L'appellante è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR n. 322/1998, art. 2, co. 8

    menzionato il comma 8 dell'art.2

    La recente modifica che consente la presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di decadenza dell'amministrazione non ha efficacia retroattiva; per i fatti anteriori l'applicazione del nuovo termine è ammessa solo quando la dichiarazione integrativa eviti un danno per la PA, altrimenti deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo.

  • DPR n. 600/1973, art. 36‑bis

    art. 36‑bis DPR 600/73 richiamato

    La liquidazione automatizzata ex art.36‑bis che disconosce voci indicate dal contribuente è qualificata come verifica dei dati; non richiede necessariamente un preventivo avviso di recupero prima dell'iscrizione a ruolo quando si tratta di semplice controllo dei dati dichiarati.

  • DPR n. 602/1973, art. 12

    art.12 DPR 602/73 evocato dall'appellante

    L'eccezione di violazione dell'art.12 non è stata ritenuta fondata dal giudice, che ha ritenuto legittima la procedura di riscossione adottata dall'Ufficio.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6, co. 5 e art. 7

    art.6 co.5 e art.7 citati

    Il richiamo alla dichiarazione e la preventiva comunicazione (avviso bonario) sono ritenuti sufficienti ai fini della motivazione dell'atto impositivo; non sussiste carenza motivazionale alla luce delle informazioni già disponibili al contribuente.

  • Legge n. 156/2005, art. 1, co. 5‑bis lett. a)

    art.1 co.5‑bis lett.a) L.156/2005 evocato

    Richiamato dall'appellante ma non ha determinato l'annullamento dell'atto; la censura non è stata accolta.

  • Legge n. 388/2000, art. 6

    Richiamato dall'appellante tra le censure, ma le contestazioni ad esso riferite non hanno inciso sull'esito, essendo l'operato dell'Ufficio ritenuto legittimo.

  • DM 55/2014

    parametri per la liquidazione delle spese di lite

    Utilizzato per la quantificazione delle spese processuali a carico dell'appellante.

  • Cassazione, nn. 35505/2022 e 39331/2021

    sentenze della Corte di cassazione citate

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la disconoscenza di detrazioni/crediti risultanti dalla dichiarazione, quando derivi da mera verifica dei dati, non richiede un previo avviso di recupero prima dell'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • La modifica normativa che estende il termine per la dichiarazione integrativa non opera retroattivamente: per fatti anteriori all'entrata in vigore il nuovo termine si applica solo se l'integrativa evita un danno per la PA; altrimenti l'integrativa deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo.
  • La liquidazione automatizzata ai sensi dell'art.36‑bis DPR 600/1973, quando si limita a verificare e rettificare dati dichiarati dal contribuente (es. disconoscimento di perdite o crediti risultanti dalla dichiarazione), può legittimamente concludersi con l'iscrizione a ruolo senza un preventivo avviso di recupero.
  • Il richiamo alla dichiarazione come fonte di motivazione dell'atto può essere sufficiente quando il contribuente è già in grado di comprendere le ragioni dell'atto (es. supportato da avviso bonario); il vizio di motivazione sussiste solo in caso di totale assenza o di motivazione inconciliabile o incomprensibile.
  • Le censure formali (nullità per violazione di norme procedurali o dello Statuto del contribuente) vanno valutate alla luce del contesto: non ogni presunta violazione formale determina l'annullamento se l'atto sostanzialmente espone le ragioni e rispetta i principi informatori.
  • Se una dichiarazione integrativa viene presentata tardivamente, il contribuente conserva comunque altre vie (ad es. istanza di rimborso) che sono disciplinate da termini e regole distinti rispetto alla dichiarazione integrativa.

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