Sentenza n. 33/2026 - Aosta, Sezione 1
per l’annullamento “previa adozione di provvedimenti cautelari - Del provvedimento Dirigenziale N. 1419 in data 18-03-2026 del Dirigente Reggente della Struttura Stazione Unica Appaltante e Programmazione Lavori Pubblici dell’assessorato Opere Pubbliche, territorio e ambiente, dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d’Aosta, comunicata alla ricorrente in data 23 marzo 2026, con il quale è stata adottata l’aggiudicazione a seguito di procedura aperta al RTP Sertec Engeneering Consulting S.r.l. – Arch. Vincenzo Mezzane, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006); - Dei verbali della commissione di gara per l’appalto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006), in particolare dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della seduta riservata e 1, 2, 3, 4 e 5 della seduta pubblica; - Per quanto occorrer possa del bando e del disciplinare della gara di appalto dei servizi di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, redazione CRE, redazione Variante non sostanziale al PRGC, Relazione geologica e Studio di compatibilità relativi ai lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006); - Per quanto occorrere possa del provvedimento in data 17 aprile 2026 con il quale la stazione appaltante ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione al RTP Sertec Engeneering Consulting S.r.l. – Arch. Vincenzo Mezzane, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006); - Di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non noto; Nonché Per la declaratoria della nullità e della inefficacia del contratto di appalto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e esecutiva, sicurezza, direzione lavori, redazione CRE e variante non sostanziale al PRGC, relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di ampliamento dell’area golfistica in località Les Iles, in comune di Brissogne, (CIG B7DB4BA1D2 – CUP C55B2400034006), ove nelle more intervenuto, e per la declaratoria del diritto della ricorrente di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e di stipulare detto contratto Ovvero Per il risarcimento del danno per equivalente, ove non possibile in forma specifica, secondo importi da quantificarsi in corso di causa”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di progettazione per l'ampliamento dell'area golfistica di Les Iles, con i verbali di gara, la lex specialis e il rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 98,58 punti contro i 100 punti dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione, i verbali della commissione, il bando e il disciplinare, nonché il rigetto della richiesta di annullamento in autotutela, chiedendo anche la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità manifesta e violazione della lex specialis, sostenendo che la commissione avrebbe erroneamente valutato due referenze professionali dell'aggiudicataria nell'ambito del criterio A. In particolare, ha contestato la riferibilità all'architetto indicato come progettista di un intervento relativo a un campo da golf eseguito in un periodo anteriore alla sua iscrizione all'albo professionale e ha dubitato della valutabilità di un'altra referenza, poiché la sistemazione del campo da golf non sarebbe stata ultimata alla scadenza per la presentazione delle offerte. Ha sostenuto che la corretta rivalutazione dei punteggi avrebbe determinato il sorpasso in graduatoria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe fornito informazioni false o fuorvianti, o avrebbe tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, così da dover essere esclusa dalla gara.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, nel metodo del confronto a coppie, il punteggio numerico possa esprimere adeguatamente la motivazione quando la lex specialis stabilisca criteri sufficientemente dettagliati. Nel caso concreto il disciplinare individuava analiticamente i fattori di valutazione e i verbali riportavano i punteggi attribuiti nei singoli confronti, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. La ricorrente non ha effettuato un effettivo confronto tra la propria offerta e quella dell'aggiudicataria, né ha indicato specifici profili di illogicità o irragionevolezza della valutazione tecnica. Il TAR ha inoltre escluso carenze istruttorie, rilevando che, dopo la segnalazione della ricorrente, la stazione appaltante aveva richiesto integrazioni all'aggiudicataria e confermato i punteggi. Nel merito, ha ritenuto che la progettazione del tracciato di un campo da golf e la connessa direzione artistica non costituiscano, in quanto tali, attività riservate agli iscritti all'albo degli architetti, salvo le opere edilizie soggette alla disciplina urbanistico-edilizia. Ha quindi escluso che la mancata iscrizione dell'architetto durante una parte dell'esecuzione rendesse inutilizzabile la referenza. Ha altresì rilevato che la lex specialis non richiedeva che il campo da golf fosse in esercizio alla data di presentazione dell'offerta, mentre le prestazioni indicate per la seconda referenza risultavano integralmente eseguite. Quanto al secondo motivo, ha escluso i presupposti dell'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, poiché l'offerta indicava espressamente le date di iscrizione all'albo e di svolgimento dell'intervento contestato, consentendo alla commissione di conoscere la situazione, e attestava correttamente l'integrale esecuzione delle prestazioni dell'altra referenza senza dichiarare che il campo fosse già in funzione. Non sono state quindi fornite informazioni false o fuorvianti, né sono emersi tentativi di influenzare indebitamente la stazione appaltante. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre accessori, in favore di ciascuna delle tre parti costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti e loro audizione.
art. 90, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 36/2023
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base normativa della comunicazione dell'esito della gara alla ricorrente.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante […] oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
La causa di esclusione presuppone un tentativo di influenza indebita o la fornitura, anche negligente, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni di gara; tali presupposti sono stati esclusi perché le informazioni erano espresse e non decettive.
R.D. 2537/1925
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per le riserve di competenza professionale degli architetti; il TAR ha escluso che la progettazione del tracciato sportivo di un campo da golf rientri, in quanto tale, nelle attività riservate.
Norme per l'impiantistica di percorsi di golf della Federazione italiana Golf, deliberazione del Consiglio federale 11 luglio 2013
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Non prevedono l'iscrizione ad albi professionali quale requisito per la progettazione di campi da golf, salvo i fabbricati soggetti alla normativa edilizia e urbanistica.
Norme per l'impiantistica sportiva approvate dalla Giunta esecutiva del CONI con deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamate quale disciplina di riferimento per l'impiantistica dei percorsi di golf, senza individuazione di un obbligo generale di iscrizione all'albo per la relativa progettazione.
Massime di principio
- Nel metodo del confronto a coppie, il punteggio numerico può assolvere l'obbligo di motivazione quando la lex specialis predetermina criteri di valutazione sufficientemente dettagliati e i verbali consentono di ricostruire i singoli raffronti effettuati dalla commissione.
- La contestazione giudiziale di una valutazione tecnica espressa mediante confronto a coppie deve confrontare analiticamente l'offerta del ricorrente con quella dell'aggiudicatario e indicare specifici profili di illogicità intrinseca o manifesta irragionevolezza; non è sufficiente dedurre genericamente che la commissione non abbia considerato determinate circostanze.
- Nella valutazione della professionalità dell'offerente, la commissione non è vincolata al numero delle esperienze indicate, potendo attribuire un punteggio analogo o superiore a un'offerta che presenti meno referenze ma di maggiore consistenza qualitativa.
- Non sussiste una carenza istruttoria quando la stazione appaltante, a seguito delle contestazioni di un concorrente, acquisisce chiarimenti o integrazioni dall'aggiudicatario e rivaluta o conferma motivatamente i punteggi già attribuiti.
- La progettazione del tracciato sportivo di un campo da golf e la connessa direzione artistica non costituiscono, in quanto tali, attività riservate agli iscritti all'albo degli architetti, fatta salva la progettazione dei fabbricati soggetti alla disciplina edilizia e urbanistica.
- La causa di esclusione relativa a informazioni false o fuorvianti richiede che le informazioni fornite siano effettivamente non veritiere o decettive e suscettibili di influenzare le decisioni di gara; l'indicazione trasparente delle date e delle attività svolte, anche quando lasci emergere circostanze potenzialmente rilevanti, non integra di per sé tale illecito.
Come è indicizzato
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