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Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 155/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202308434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 155/2023, che aveva annullato l'ordinanza comunale di ripristino e conformazione relativa all'arredo e all'uso di una taverna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo tre motivi d'appello. In primo luogo ha sostenuto che il locale, originariamente accessorio e qualificato come taverna, fosse stato trasformato in un vano residenziale a tutti gli effetti, con conseguente uso non conforme ai titoli edilizi e carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. In secondo luogo ha dedotto che la trasformazione da uso accessorio a uso permanente avrebbe violato la DIA del 2010 e determinato un aumento del carico urbanistico, censurando l'assenza di una distinzione tra uso accessorio e uso permanente. In terzo luogo ha contestato la motivazione del TAR nella parte in cui aveva fatto salva la possibilità per il Comune di chiedere separatamente gli oneri di urbanizzazione ove fosse accertata una modificazione idonea ad alterare il carico urbanistico, sostenendo che tale eventualità sarebbe incompatibile con la qualificazione della taverna come locale abitativo accessorio. La proprietaria, nel giudizio di primo grado, aveva invece dedotto l'illegittimità dell'ordinanza per travisamento, illogicità, difetto di motivazione e istruttoria, violazione della disciplina regionale edilizia e del principio dell'affidamento, sostenendo che la taverna fosse legittimamente destinata a uso abitativo e potesse essere arredata con cucina e utilizzata con continuità senza configurare un mutamento urbanistico-edilizio rilevante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'ultimo titolo edilizio, costituito dalla DIA in variante del 1° novembre 2010, qualificava il vano come "taverna", mentre i precedenti elaborati lo avevano indicato dapprima come "soggiorno/pranzo" e poi come "cantina ad uso taverna". Tale successione documentale contraddiceva la tesi comunale secondo cui il locale sarebbe stato utilizzato in modo incompatibile con i titoli edilizi. La destinazione abitativa del locale era ritenuta legittima e compatibile con la collocazione di una cucina. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che fosse individuabile un criterio oggettivo per distinguere una taverna accessoria utilizzata saltuariamente da una taverna utilizzata stabilmente: gli occupanti possono fare il medesimo uso accessorio del locale anche quando esso sia completamente arredato, e non è possibile distinguere giuridicamente tra taverna accessoria e taverna permanente sulla sola base della frequenza della presenza delle persone. Quanto al terzo motivo, la sentenza ha precisato che l'eventuale aumento del carico urbanistico e il conseguente recupero degli oneri possono essere valutati dal Comune con separato e motivato provvedimento, ma non giustificano la rimozione di arredi compatibili con la destinazione del locale. L'ordinanza comunale, avendo imposto l'eliminazione della cucina per impedire un uso abitativo non complementare, era quindi illegittima. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 14 l.r. 23/2004

    La parte privata ne aveva dedotto la violazione con riferimento alla qualificazione e alla sanzionabilità degli interventi; la decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione della disposizione.

  • art. 19-bis l.r. 23/2004

    La parte privata ne aveva dedotto la violazione in relazione al principio dell'affidamento; la decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione della disposizione.

  • Delibera di CR n. 849/1998

    Il Collegio richiama la disciplina allora vigente secondo cui la superficie accessoria di progetto, comprensiva della taverna, era esente dal contributo per oneri di urbanizzazione, fatta salva la possibilità di valutare separatamente eventuali modificazioni idonee ad alterare il carico urbanistico.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe con riferimento alla trattazione dell'appello; nessuna specifica interpretazione è svolta nella decisione.

Massime di principio

  • La qualificazione di un locale come taverna o superficie accessoria, quando risulti assentita dal titolo edilizio come spazio abitabile o comunque destinato a funzione abitativa complementare, non preclude l'installazione di una cucina né la permanenza continuativa di persone, in assenza di un concreto e motivato mutamento urbanistico-edilizio rilevante.
  • L'amministrazione non può disporre la rimozione di arredi compatibili con la destinazione edilizia assentita sulla base della sola distinzione, non sorretta da un criterio oggettivo, tra uso saltuario e uso permanente del locale.
  • L'eventuale alterazione del carico urbanistico derivante dall'uso di un locale accessorio deve essere accertata con motivazione concreta e può giustificare, se ne ricorrono i presupposti, il recupero degli oneri di urbanizzazione mediante separato provvedimento; non legittima automaticamente la rimozione degli arredi compatibili con la destinazione del locale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiContributo di costruzione e oneriMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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