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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16407/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società di riscossione notificava a un contribuente un avviso di intimazione di pagamento collegato alla revoca dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo di non avere mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; in appello, invece, la CTR annullava l'intimazione ritenendo nulla la notifica della cartella: secondo il giudice regionale il destinatario non era irreperibile assoluto, ma solo temporaneamente assente dalla residenza, sicché la notifica doveva avvenire ex art. 140 c.p.c. con raccomandata informativa, omissione che aveva inficiato la notificazione e si era riverberata sull'atto successivo. In cassazione la società ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 a una notifica eseguita nel 2008. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo: omesso esame del fatto decisivo relativo all'assenza nella relata delle ricerche anagrafiche del messo notificatore; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale e ha respinto il motivo della società di riscossione. Ha affermato che, in presenza di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella doveva essere eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., con necessaria spedizione della raccomandata informativa; poiché tale adempimento mancava, la notifica era nulla. La Corte ha inoltre precisato che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 opera anche per atti anteriori, purché la loro validità sia ancora sub iudice. Il ricorso principale è stato rigettato e quello incidentale condizionato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione è richiesto a pena di improcedibilità; tuttavia, nel caso concreto, la tempestiva notificazione del ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione ha consentito di ritenere comunque raggiunto lo scopo della norma.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato come termine breve di sessanta giorni rispetto al quale il deposito del ricorso consente al giudice di verificarne la tempestività.

  • art. 360 c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ribadisce che la disciplina della notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa va letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, che esclude l'applicazione delle modalità dell'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di cui all'art. 140 c.p.c.

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    La parte dichiarata incostituzionale non può disciplinare la notifica della cartella nei casi di irreperibilità relativa; per tali casi opera l'art. 140 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    Per l'irreperibilità relativa sono necessari deposito in casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa; la mancanza di uno di tali adempimenti determina nullità della notifica.

  • art. 3 Cost.

    La diversità di trattamento tra avviso di accertamento e cartella di pagamento, nella medesima situazione di irreperibilità relativa, è stata ritenuta irragionevole dalla Corte costituzionale.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per escludere che il decorso del termine di impugnazione della cartella valga, di per sé, a rendere il rapporto definitivamente esaurito ai fini dell'applicazione della declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; il motivo è stato però assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata nel primo motivo del ricorso incidentale condizionato per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata nel secondo motivo del ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza da omessa pronuncia.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento, quando il destinatario sia soltanto temporaneamente assente dal luogo di residenza o domicilio, la situazione va qualificata come irreperibilità relativa e la notifica deve seguire il procedimento dell'art. 140 c.p.c., non quello previsto per l'irreperibilità assoluta.
  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale è adempimento necessario: la sua omissione determina nullità della notificazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale si applica anche agli atti compiuti prima della pronuncia, purché la validità dell'atto sia ancora oggetto di sindacato giurisdizionale e il rapporto non sia definitivamente esaurito.
  • Il decorso del termine per impugnare una cartella non impedisce, di per sé, di far valere l'incostituzionalità della disciplina della notificazione se la questione è ancora sub iudice.
  • In sede di legittimità, l'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata va valutata alla luce della funzione dell'adempimento: se il ricorso è stato comunque notificato tempestivamente entro il termine breve, lo scopo della norma può ritenersi raggiunto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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