Cassazione Civile, Ordinanza n. 27771/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un consorzio aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito di oltre 1,2 milioni di euro fondato su due decreti ingiuntivi, domandando in via principale il privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e, in subordine, il privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. per la quasi totalità del credito, con una parte in chirografo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo; l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti del privilegio invocato, in particolare la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci e la correlazione tra lavoro dei soci e credito. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha dedotto violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale avrebbe motivato in modo solo formale e non avrebbe considerato che anche le operazioni commerciali del consorzio avevano natura mutualistica e che i contratti di affidamento dimostravano la tipologia delle prestazioni; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la strumentalità delle operazioni compiute rispetto allo scopo mutualistico e alla disciplina cooperativistica richiamata.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati, perché il decreto del Tribunale conteneva una motivazione solo apparente: si limitava ad affermare la mancata prova della prevalenza del lavoro dei soci e della correlazione del lavoro al credito, senza spiegare perché la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare tali presupposti. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per un nuovo esame dell'opposizione allo stato passivo.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 1 c.c.
richiamato dal creditore come base del privilegio richiesto in via principale; non vi è una specifica interpretazione della Corte su questa norma
art. 2751-bis n. 5 c.c.
la controversia ruota sulla possibilità di riconoscere il privilegio al credito di una cooperativa di produzione e lavoro solo se risultino provati i presupposti fattuali della prevalenza del lavoro dei soci e della correlazione del lavoro al credito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2511 c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro dello scopo mutualistico cooperativistico
art. 2697 c.c.
non espressamente citato nel testo, ma il tema decisivo è la prova dei presupposti del privilegio; tuttavia, non viene esplicitamente richiamato dalla Corte
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e il provvedimento è nullo per error in procedendo, quando il giudice afferma conclusioni apodittiche senza rendere percepibile il percorso logico-argomentativo seguito e senza spiegare perché la documentazione prodotta dalla parte sia stata ritenuta non idonea a provare i fatti decisivi.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il riconoscimento del privilegio a un credito di una cooperativa di produzione e lavoro richiede che il giudice accerti e motivi specificamente la prova dei presupposti fattuali del privilegio, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla natura cooperativa o mutualistica dell'impresa.
- Quando la parte produce documenti che, secondo la sua prospettazione, dimostrano i requisiti per il privilegio, il giudice deve confrontarsi con tale materiale probatorio e spiegare le ragioni della sua insufficienza; in mancanza, la decisione è censurabile per motivazione apparente.
- Il giudizio di cassazione può condurre alla cassazione con rinvio quando il vizio accertato attiene alla motivazione del provvedimento impugnato e sia necessario un nuovo esame della vicenda processuale da parte del giudice di merito.
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