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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22452/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata. Ha contestato che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente la pericolosità sociale con un esame globale della personalità (tutte le manifestazioni della vita sociale), non abbia accertato la reale necessità di vigilanza degli organi di pubblica sicurezza, e non abbia considerato che il ricorrente era libero da molti anni senza violazioni legate al contesto camorristico, che le iscrizioni per violazione del d.lgs. n. 159/2011 e per riciclaggio non sarebbero riconducibili al contesto mafioso, gli anni di detenzione già scontati, la concreta volontà di cambiamento dello stile di vita e la mancanza di persistenti collegamenti con persone legate alla criminalità organizzata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale (nella sentenza del 03/04/2026) ha confermato che la misura di sicurezza ha funzione preventiva e di reinserimento e che la sua proroga richiede l'accertamento della concreta ed attuale pericolosità sociale con giudizio prognostico basato sui parametri dell'art. 133 cod. pen. Ha ritenuto corretta la motivazione del magistrato di sorveglianza che, valutando la condotta del soggetto durante la misura e le sue condizioni individuali e sociali, ha segnalato la persistenza di elementi negativi: assenza di stabile attività lavorativa, frequentazione di pregiudicati, precedenti trasgressioni delle prescrizioni e, successivamente alla precedente proroga, l'iscrizione di un nuovo carico pendente per il reato di riciclaggio (dicembre 2024) con applicazione di misure cautelari. La Corte ha inoltre precisato che non rilevano per il riesame le inadempienze già considerate nella precedente proroga, dovendosi valutare le condotte successive: tali condotte (mancanza di lavoro stabile e sopravvenuto procedimento per riciclaggio) confermano la prognosi negativa e la persistenza della pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 208 cod. pen.

    norma richiamata quale riferimento procedurale per la verifica di persistenza della pericolosità sociale a seguito di applicazione della misura di sicurezza

  • art. 203, comma 2 cod. pen.

    stabilisce il presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura: l'accertamento della concreta ed attuale pericolosità sociale; la Corte lo interpreta come requisito necessario per la proroga/ conferma della misura

  • art. 133 cod. pen.

    fornisce i parametri (criteri) per comporre il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale; la valutazione deve basarsi su tali criteri, con riferimento alla condotta durante l'esecuzione della misura e alle condizioni personali e sociali

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    riferimento formale al motivo di ricorso per cassazione indicato dalla difesa (mezzo di impugnazione adottato), con l'osservazione che la motivazione è stata svolta nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per limitare la motivazione del ricorso nei termini consentiti dalla norma procedurale

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    normativa antimafia richiamata rispetto a un'iscrizione nel certificato dei carichi pendenti; la Corte valuta la rilevanza della vicenda in termini di possibile collegamento con contesti criminali, ma la ricorrenza del reato di riciclaggio sopravvenuto ha comunque peso prognostico

Massime di principio

  • La proroga o la conferma di una misura di sicurezza richiede l'accertamento della 'concreta e attuale' pericolosità sociale con un giudizio prognostico fondato sui criteri dell'art. 133 cod. pen.; non è sufficiente una valutazione generica o astratta.
  • Nel riesame della persistenza della pericolosità si deve valutare principalmente la condotta del soggetto nel periodo successivo all'ultimo provvedimento: le inadempienze già valutate nella precedente proroga non possono essere nuovamente utilizzate come unico fondamento.
  • Elementi obiettivi sopravvenuti (nuove iscrizioni di reati, applicazione di misure cautelari, assenza di lavoro stabile, continue frequentazioni con pregiudicati) hanno forte rilevanza prognostica e possono giustificare la proroga della misura.
  • Dichiarazioni soggettive di 'volontà di cambiare vita' o il fatto di essere 'stato libero per anni' non sono di per sé sufficienti a escludere la pericolosità; occorrono fatti concreti e verificabili che dimostrino il reale percorso di reinserimento.
  • Il giudice deve motivare puntualmente la valutazione alla luce dei parametri di legge; se la motivazione è coerente con i criteri dell'art. 133 e con gli elementi di fatto raccolti, le censure difensive tendono a essere inammissibili o infondate.
  • La valutazione deve bilanciare la funzione preventiva della misura con gli obiettivi di reinserimento; la persistenza di fattori sociali e personali che ostacolano il reinserimento (es. disoccupazione cronica, collegamenti con ambienti criminali) giustifica la conferma o la proroga della misura.

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