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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38920/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale (art. 181 c.p.p. e art. 23 L. 18/12/2020 n.176) per presunta comunicazione tardiva delle conclusioni e mancato rinvio dell'udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2) mancata motivazione in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. circa l'omessa considerazione dell'eccezione sull'inosservanza dei termini di cui all'art. 23 L. n.176/2020; 3) erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (esclusione della deroga per lieve entità): si contesta che la Corte d'appello abbia escluso la lieve entità solo in ragione del quantitativo (36 g = 127 dosi) senza la necessaria valutazione complessiva dei parametri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto infondata la censura perché il processo si era svolto in forma orale e pertanto la disciplina prevista per il processo "cartolare" (notificazione delle conclusioni del P.G. nei termini previsti dall'art. 23 L. 176/2020) non era applicabile. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale: la Corte d'appello ha dato adeguata considerazione al dato quantitativo (n.127 dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata) ritenendolo indice decisivo di destinazione alla vendita; la Corte di Cassazione ha precisato che, pur essendo necessaria una valutazione complessiva dei parametri ai fini della "lieve entità", in casi concreti uno dei parametri (in particolare quello quali-quantitativo) può assumere rilevanza tale da escludere la lieve entità. Il rigetto comporta la conferma della decisione impugnata in Cassazione; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi 1, 4 e 5)

    La Corte ha confermato che la detenzione di 36 grammi, traducibile in 127 dosi, costituisce elemento significativo per escludere la qualificazione di "lieve entità" ai sensi del comma 5; la valutazione della lieve entità richiede una valutazione complessiva dei parametri, ma il dato quali-quantitativo può, in casi concreti, risultare decisivo.

  • codice di procedura penale, art. 181

    Richiamato dalla difesa in relazione alla notificazione delle conclusioni del P.G.; la Cassazione ha ritenuto non applicabile la disciplina richiamata dato che il procedimento si è svolto in forma orale.

  • Legge 18 dicembre 2020 n. 176, art. 23

    art. 23 L. 18/12/2020 n.176

    Prevede termini per la notificazione delle conclusioni del P.G. (notifica 10 giorni prima dell'udienza) applicabile al processo "cartolare"; la Corte ha affermato la non applicabilità nel caso di trattazione orale, motivo per cui la mancata notificazione nei termini non ha determinato invalidità nella specie.

  • codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. c)

    art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiesta dalla difesa per censurare la presunta omissione di motivazione della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione logica sufficiente in ordine all'eccezione sollevata.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Norma di disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi indicati dal ricorrente (lett. b ed e) sono stati esaminati e ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Se il processo si svolge in forma orale, la disciplina sulla notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale prevista per il processo cartolare può non essere applicabile; le eccezioni sulla notificazione devono comunque essere tempestivamente mosse dal difensore.
  • Per l'applicazione della causa di non punibilità per "lieve entità" (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) è necessaria una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma, ma in casi concreti un parametro (in particolare il dato quali-quantitativo e il numero di dosi) può assumere rilevanza decisiva e giustificare l'esclusione della lieve entità.
  • La Corte d'appello non è tenuta a motivare oltre misura se ha fornito una motivazione logica e sufficiente che spiega il fondamento della valutazione (ad es. la conversione in numero di dosi e la valutazione come scorta per la vendita).
  • Nelle contestazioni procedurali relative a inottemperanze di termini di notificazione il rimedio migliore è chiedere espressamente il rinvio dell'udienza e reiterare l'eccezione; in assenza di rinvio la Corte di merito può ritenere la trattazione valida se il procedimento è orale.
  • Nel valutare la contestazione per traffico di stupefacenti è utile documentare elementi contrari all'intento di spaccio (es. quantità minima, confezionamento per uso personale, assenza di strumenti di pesatura o di vendita) perché la sola quantità non è sempre sufficiente a determinare la natura dell'illecito.

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