Cassazione Penale, Sentenza n. 38920/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale (art. 181 c.p.p. e art. 23 L. 18/12/2020 n.176) per presunta comunicazione tardiva delle conclusioni e mancato rinvio dell'udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2) mancata motivazione in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. circa l'omessa considerazione dell'eccezione sull'inosservanza dei termini di cui all'art. 23 L. n.176/2020; 3) erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (esclusione della deroga per lieve entità): si contesta che la Corte d'appello abbia escluso la lieve entità solo in ragione del quantitativo (36 g = 127 dosi) senza la necessaria valutazione complessiva dei parametri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto infondata la censura perché il processo si era svolto in forma orale e pertanto la disciplina prevista per il processo "cartolare" (notificazione delle conclusioni del P.G. nei termini previsti dall'art. 23 L. 176/2020) non era applicabile. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la motivazione della corte territoriale: la Corte d'appello ha dato adeguata considerazione al dato quantitativo (n.127 dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata) ritenendolo indice decisivo di destinazione alla vendita; la Corte di Cassazione ha precisato che, pur essendo necessaria una valutazione complessiva dei parametri ai fini della "lieve entità", in casi concreti uno dei parametri (in particolare quello quali-quantitativo) può assumere rilevanza tale da escludere la lieve entità. Il rigetto comporta la conferma della decisione impugnata in Cassazione; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi 1, 4 e 5)
La Corte ha confermato che la detenzione di 36 grammi, traducibile in 127 dosi, costituisce elemento significativo per escludere la qualificazione di "lieve entità" ai sensi del comma 5; la valutazione della lieve entità richiede una valutazione complessiva dei parametri, ma il dato quali-quantitativo può, in casi concreti, risultare decisivo.
codice di procedura penale, art. 181
Richiamato dalla difesa in relazione alla notificazione delle conclusioni del P.G.; la Cassazione ha ritenuto non applicabile la disciplina richiamata dato che il procedimento si è svolto in forma orale.
Legge 18 dicembre 2020 n. 176, art. 23
art. 23 L. 18/12/2020 n.176
Prevede termini per la notificazione delle conclusioni del P.G. (notifica 10 giorni prima dell'udienza) applicabile al processo "cartolare"; la Corte ha affermato la non applicabilità nel caso di trattazione orale, motivo per cui la mancata notificazione nei termini non ha determinato invalidità nella specie.
codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. c)
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiesta dalla difesa per censurare la presunta omissione di motivazione della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione logica sufficiente in ordine all'eccezione sollevata.
codice di procedura penale, art. 606
Norma di disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi indicati dal ricorrente (lett. b ed e) sono stati esaminati e ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Se il processo si svolge in forma orale, la disciplina sulla notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale prevista per il processo cartolare può non essere applicabile; le eccezioni sulla notificazione devono comunque essere tempestivamente mosse dal difensore.
- Per l'applicazione della causa di non punibilità per "lieve entità" (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) è necessaria una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma, ma in casi concreti un parametro (in particolare il dato quali-quantitativo e il numero di dosi) può assumere rilevanza decisiva e giustificare l'esclusione della lieve entità.
- La Corte d'appello non è tenuta a motivare oltre misura se ha fornito una motivazione logica e sufficiente che spiega il fondamento della valutazione (ad es. la conversione in numero di dosi e la valutazione come scorta per la vendita).
- Nelle contestazioni procedurali relative a inottemperanze di termini di notificazione il rimedio migliore è chiedere espressamente il rinvio dell'udienza e reiterare l'eccezione; in assenza di rinvio la Corte di merito può ritenere la trattazione valida se il procedimento è orale.
- Nel valutare la contestazione per traffico di stupefacenti è utile documentare elementi contrari all'intento di spaccio (es. quantità minima, confezionamento per uso personale, assenza di strumenti di pesatura o di vendita) perché la sola quantità non è sempre sufficiente a determinare la natura dell'illecito.
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