Sentenza n. 1669/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di primo ingresso presentata ai sensi del DPCM del 27.09.2023, n. P-NA/L/Q/2024/119611 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 27.02.2025, notificato in data 03 Febbraio 2026 per tramite dello scrivente difensore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di primo ingresso presentata ai sensi del DPCM 27 settembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli aveva respinto la domanda di primo ingresso, presentata nell'ambito della procedura prevista dal DPCM 27 settembre 2023. Nel corso del giudizio la Prefettura ha depositato una nota attestante la riconvocazione del datore di lavoro e del lavoratore. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e della riconvocazione del datore di lavoro e del lavoratore disposta dalla Prefettura. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia; è stata disposta la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, in sede di camera di consiglio.
DPCM 27 settembre 2023
domanda di primo ingresso presentata ai sensi del DPCM del 27.09.2023
Disciplina la procedura nell'ambito della quale è stata presentata la domanda di primo ingresso oggetto del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando coerente con la riedizione dell'attività amministrativa, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo può definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando le parti siano state previamente sentite sulla possibile definizione immediata della controversia.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di regolare autonomamente le spese di lite e di disporne la compensazione in considerazione delle peculiarità della controversia.
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