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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32765/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (assoluzione per art.485 c.p., riduzione delle pene per il reato di riciclaggio, revoca dell'interdizione). Gli imputati erano accusati di aver giustificato con fattura falsa il trasferimento di merci (valore >45.000 euro) provenienti da una bancarotta fraudolenta. I motivi di ricorso denunciavano: omissione o vizio di motivazione circa il rilievo del provvedimento di dissequestro e della restituzione di parte delle merci; errata valutazione della provenienza delittuosa delle merci (e delle tracce documentali), compresa la qualificazione del reato presupposto (bancarotta fraudolenta vs insolvenza fraudolenta); mancata considerazione dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e della buona fede degli imputati; travisamento della prova e richieste di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.648-bis, comma 3 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di Gentilezza (li ha ritenuti infondati) e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Spacca. In sostanza la sentenza della Corte d'appello di Roma è stata confermata: le argomentazioni della Corte territoriale sono state ritenute logicamente fondate e alcune censure sono state considerate inammissibili perché non sollevate nel giudizio di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; per il ricorso inammissibile di Spacca è stata altresì disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 485 cod. pen.

    La Corte d'appello aveva assolto gli imputati per il fatto contestato ai sensi di tale norma; la Cassazione ha confermato la valutazione complessiva della Corte d'appello in ordine alle posizioni soggettive e agli altri punti di accertamento

  • art. 648-bis cod. pen., comma 3

    I ricorrenti invocavano l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dal comma 3 (riconducendo il fatto a diversa fattispecie presupposta). La Corte ha ritenuto però che tale doglianza fosse in larga parte formulata in termini non consentiti in cassazione (non dedotta in appello) e comunque priva di fondamento probatorio sufficiente

  • artt. 191, 526, 598 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti come presunte violazioni di norme processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure procedurali o le ha considerate inammissibili quando non erano state debitamente dedotte in appello

  • art. 192, comma 3 e art. 533 cod. proc. pen.

    Invocate per contestare presunte violazioni formali o di motivazione; la Cassazione ha rilevato che parte delle censure non erano state formulate in appello e dunque non potevano essere esaminate in sede di legittimità

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Principio richiamato per sottolineare il limite di ammissibilità dei motivi in Cassazione: non possono essere esaminati profili non dedotti nel gravame d'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati nel ragionamento sulla necessità di specificità e di argomentazione autonoma nel ricorso per cassazione; la mera riproduzione del motivo d'appello senza confronto critico con la motivazione impugnata determina inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere esaminati nuovi profili di doglianza che non siano stati oggetto del motivo d'appello: occorre sollevare e argomentare i relativi vizi già in sede di appello (art.606 c.p.p.).
  • La mera ripetizione del motivo d'appello senza confronto critico e specifico con la motivazione della decisione impugnata espone il ricorso a inammissibilità; il ricorso per cassazione deve svolgere una critica argomentata mirata alla decisione impugnata.
  • La valutazione del materiale probatorio e delle inferenze logiche tratte dal giudice di merito è, di regola, non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici chiari; contestazioni che chiedono una diversa lettura dei fatti sono normalmente inammissibili.
  • La presenza di un provvedimento di dissequestro o di restituzione non implica automaticamente la legittimità della provenienza dei beni: il giudice può fondare la sua conclusione sulla complessiva ricostruzione fattuale (documenti falsi, ruolo dei soggetti, assenza di attività commerciale documentata).
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti legate alla diversa qualificazione del reato presupposto è necessario che tale questione sia tempestivamente dedotta e supportata da elementi probatori chiari già in sede di appello; in mancanza la Cassazione può dichiarare inammissibile la censura.
  • Nelle ipotesi di riciclaggio la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta anche da elementi indiziari (documenti falsi, assenza di idonea documentazione fiscale da parte degli operatori) purché la motivazione del giudice di merito sia logica e non contraddittoria.

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