Regolamento (UE) 2017/1555
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1555 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette la denominazione greca "Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης" (Pefkothymaromelo Kritis). L’atto dà seguito alla domanda presentata dalla Grecia, pubblicata senza che siano pervenute opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione produce effetti vincolanti e diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Iscrizione nel registro UE della DOP "Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης" (Pefkothymaromelo Kritis), miele cretese.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta per un prodotto agricolo/alimentare della Grecia, classificato nella classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Gli effetti sono validi in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni ulteriori, ma presuppone l’assenza di opposizioni nella procedura di registrazione.
Iscrizione della DOP "Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης" (Pefkothymaromelo Kritis)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1555 della Commissione registra nel sistema UE delle denominazioni di origine protette la denominazione greca "Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης" (Pefkothymaromelo Kritis). L’intervento si colloca nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude positivamente la fase di opposizione, non essendo stata notificata alcuna contestazione entro i termini.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Grecia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.
Effetto della registrazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione nel registro delle DOP. La denominazione si riferisce a un prodotto classificato nella classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli "altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)". Per gli operatori interessati, ciò significa che il nome gode della tutela propria delle denominazioni di origine protette nell’ordinamento dell’Unione.
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 dispone che la denominazione "Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης" (Pefkothymaromelo Kritis) è registrata come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti di origine animale, includendo il miele.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. I considerando precisano che la domanda della Grecia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, rendendo possibile la registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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