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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1557

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1557 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coco de Paimpol (DOP)]

Normativa europea32017R1557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Coco de Paimpol". La decisione segue l’esame della domanda presentata dalla Francia e la pubblicazione della richiesta di modifica, in assenza di opposizioni. Il regolamento stabilisce che la modifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale è approvata e che l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Coco de Paimpol".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Coco de Paimpol", registrata nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda l’approvazione, a livello dell’Unione, di una modifica del relativo disciplinare presentata dalla Francia e sottoposta alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche non minori. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non disciplina altri prodotti o altre denominazioni.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Coco de Paimpol"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1557 della Commissione approva una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Coco de Paimpol". L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Francia per l’aggiornamento del disciplinare.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione dichiara di aver esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non è qualificabile come minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Il considerando finale rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, consentendo quindi l’approvazione della modifica.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Coco de Paimpol" (DOP). Il regolamento non descrive nel dettaglio il contenuto sostanziale della modifica, limitandosi a recepire l’esito positivo della procedura.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intera Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Coco de Paimpol" (DOP). La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo aver esaminato la domanda della Francia presentata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma.

Presupposti procedurali della decisione

La modifica non è qualificata come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede all’approvazione della modifica.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoli e alimentariregimi di qualità

Testo integrale

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