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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1752

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1752 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fenalår fra Norge (IGP)]

Normativa europea32017R1752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Fenalår fra Norge" nel registro delle DOP e IGP dell'Unione, quale indicazione geografica protetta. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Norvegia e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Fenalår fra Norge" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione "Fenalår fra Norge" per un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.2 (prodotti a base di carne: cotti, salati, affumicati ecc.). Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina in modo generale tutti i prodotti alimentari, ma esclusivamente la singola denominazione registrata e la relativa tutela come IGP.

Fenalår fra Norge (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1752 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Fenalår fra Norge" quale indicazione geografica protetta. L'atto si colloca nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dà conto del fatto che la domanda norvegese era stata pubblicata senza che fossero presentate opposizioni.

Ambito e finalità

La misura riguarda esclusivamente la tutela della denominazione "Fenalår fra Norge" e la sua iscrizione nel registro UE delle DOP e IGP. La registrazione attribuisce alla denominazione la protezione propria delle IGP nell'Unione, con effetti diretti in tutti gli Stati membri.

Procedura che ha portato alla registrazione

La Commissione richiama due passaggi essenziali del regolamento (UE) n. 1151/2012:

  • la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a);
  • l'assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51. In assenza di contestazioni, la Commissione procede quindi alla registrazione della denominazione.

Contenuto della registrazione

L'articolo 1 dispone che "Fenalår fra Norge" è registrata come IGP. La denominazione è inoltre ricondotta alla classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ai prodotti a base di carne, inclusi i prodotti cotti, salati e affumicati.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sul piano della tutela della denominazione registrata.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 iscrive la denominazione "Fenalår fra Norge" come IGP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l'assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geografichequalità dei prodotti

Testo integrale

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