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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1536

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1536 della Commissione, dell'11 settembre 2017, relativo a una misura urgente sotto forma di aiuto alle aziende aventi non oltre 50 capi della specie suina ubicate in talune zone della Polonia quando cessano la produzione di carne suina a causa dei nuovi requisiti connessi alla peste suina africana

Normativa europea32017R1536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un aiuto urgente, finanziato dall’Unione, a favore di piccoli allevatori suini in alcune zone della Polonia colpite dalle restrizioni legate alla peste suina africana. L’obiettivo è compensare in modo forfettario la perdita di reddito derivante dall’obbligo nazionale di cessare la produzione di carne suina per adeguarsi a nuovi requisiti di biosicurezza. La misura è temporanea, soggetta a controlli rigorosi e coordinata con la normativa UE sul finanziamento e sul controllo della PAC. La Polonia può inoltre concedere un sostegno nazionale aggiuntivo alle stesse condizioni, entro il limite del 100% dell’aiuto UE.

Misura urgente di aiuto UE per gli allevatori suini di piccole dimensioni in talune zone della Polonia che cessano la produzione di carne suina a causa dei nuovi requisiti connessi alla peste suina africana.

Ambito di applicazione

Si applica ai proprietari di aziende suinicole ubicate in determinate zone della Polonia soggette alle misure zoosanitarie di controllo della peste suina africana, elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1481. Riguarda solo le aziende che, al momento dell’ordinanza di cessazione, detengono in media non più di 50 capi suini nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 e che hanno almeno un capo al momento dell’ispezione. L’aiuto è subordinato alla cessazione della produzione di carne suina entro i termini fissati dalle autorità polacche e comunque non oltre 120 giorni dall’ordinanza. Sono esclusi i casi in cui la stessa perdita di reddito o gli stessi capi abbiano già beneficiato di aiuti di Stato, assicurazioni o altri finanziamenti UE. La misura vale per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; i pagamenti effettuati oltre tale termine non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Misura urgente di aiuto per gli allevatori suini in Polonia colpiti dalla peste suina africana

Il regolamento istituisce una misura urgente di sostegno, adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per attenuare l’impatto economico dei nuovi requisiti nazionali polacchi connessi al contrasto della peste suina africana. Il contesto descritto nei considerando evidenzia che la malattia ha determinato restrizioni sanitarie rilevanti, rischio di destabilizzazione del mercato suinicolo e necessità di interventi specifici nelle zone ad alto rischio.

Contesto e finalità della misura

La Commissione osserva che la Polonia ha introdotto requisiti di biosicurezza più stringenti rispetto a quelli già vigenti nell’Unione, riguardanti in particolare alimentazione, trattamento dei capi, costruzioni, disinfezione e controllo degli accessi alle aziende. Tali requisiti, pur contribuendo alla riduzione del rischio sanitario e alla stabilità futura del mercato, impongono a molte piccole aziende suinicole costi non sostenibili, tali da costringerle nella maggior parte dei casi a cessare la produzione di carne suina con conseguente perdita di reddito.

La misura è quindi concepita come aiuto mirato ai piccoli allevamenti ubicati nelle zone interessate, in quanto il legislatore europeo ritiene che sia nell’interesse dell’Unione far sì che le nuove misure nazionali siano applicate proprio alle aziende che subiscono la perdita economica. La Commissione qualifica tale situazione come un "problema specifico" ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, non adeguatamente affrontabile con le misure di cui agli articoli 219 e 220 dello stesso regolamento.

Beneficiari e requisiti di accesso

L’articolo 1 individua i beneficiari nei proprietari di capi suini cui è stato ingiunto di cessare la produzione di carne suina dalle autorità competenti in base al regolamento nazionale polacco del 6 maggio 2015, come modificato il 5 luglio 2017. I beneficiari devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

  • l’azienda deve trovarsi in una delle zone della Polonia soggette alle misure zoosanitarie per il controllo della peste suina africana previste nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1481;
  • la consistenza media dell’azienda non deve superare 50 capi nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017;
  • deve risultare almeno un capo presente al momento della visita di ispezione che ha portato all’ordinanza di cessazione;
  • i capi devono avere lasciato l’azienda entro il termine fissato dalle autorità, comunque non oltre 120 giorni dall’ordinanza;
  • la domanda di aiuto deve essere presentata nei termini stabiliti dalla Polonia;
  • non devono essere stati percepiti, per la stessa perdita di reddito o per gli stessi capi, aiuti di Stato, assicurazioni o finanziamenti UE a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

L’aiuto è concesso senza pregiudizio della possibilità, per i titolari interessati, di riprendere la produzione di carne suina dopo due anni dalla dimostrazione del rispetto dei requisiti del regolamento nazionale.

Importo dell’aiuto e limiti finanziari

L’articolo 2 stabilisce un importo unitario forfettario per capo:

  • 33 EUR per lattonzolo fino a 20 kg;
  • 52 EUR per ogni altro capo.

Il sostegno complessivo non può superare 9.300.000 EUR, calcolato su un massimo di 10.000 lattonzoli fino a 20 kg e 171.654 altri capi. Il numero di capi ammissibili per azienda è determinato in base alla media di capi detenuti nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017, utilizzando il sistema nazionale di identificazione e registrazione dei suini.

La Polonia può inoltre concedere un sostegno supplementare per conseguire gli obiettivi del regolamento nazionale, fino al 100% dell’aiuto dell’Unione, a condizione che sia accordato alle stesse condizioni e pagato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Controlli, ammissibilità e prevenzione di doppi finanziamenti

L’articolo 3 impone alla Polonia di effettuare tutte le misure necessarie e controlli amministrativi e in loco esaustivi, in linea con gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I controlli devono verificare:

  • l’ammissibilità del richiedente;
  • il numero ammissibile di capi sulla base di controlli in azienda, dati storici e del registro aziendale previsto dalla direttiva 2008/71/CE;
  • che tutti i capi abbiano lasciato l’azienda entro i termini e comunque non oltre 120 giorni dall’ordinanza;
  • che non vi siano capi suini in azienda per l’intero periodo di applicazione delle misure zoosanitarie nelle zone interessate;
  • che il beneficiario non abbia ricevuto altri finanziamenti per la stessa perdita di reddito o gli stessi capi.

Il sistema è costruito per evitare doppi finanziamenti e sovracompensazioni. La misura richiede inoltre prova scritta dell’uscita di tutti i capi prima del pagamento. Se dopo la scadenza o durante il periodo di applicazione delle misure zoosanitarie risultano ancora capi in azienda, l’aiuto deve essere recuperato e si applicano sanzioni.

Ammissibilità della spesa, tempistica e adempimenti di comunicazione

Ai sensi dell’articolo 5, le spese sono ammissibili al finanziamento UE solo se pagate ai beneficiari entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Viene espressamente disapplicato l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

La Polonia deve comunicare alla Commissione le misure adottate in conformità dell’articolo 3 entro 21 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Entro 15 mesi deve inoltre trasmettere una relazione dettagliata sull’attuazione, contenente informazioni sulle misure e sui controlli eseguiti. Le autorità nazionali devono anche comunicare la liquidazione dei pagamenti.

Tasso di cambio, qualificazione della misura ed entrata in vigore

L’articolo 7 precisa che la data di entrata in vigore del regolamento costituisce il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli importi fissati all’articolo 2. L’articolo 8 qualifica l’aiuto come misura diretta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

L’aiuto spetta ai proprietari di capi suini cui le autorità competenti hanno imposto di cessare la produzione di carne suina in base al regolamento nazionale polacco sulla peste suina africana. Sono ammessi solo i titolari di aziende situate nelle zone polacche soggette alle misure zoosanitarie di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, con consistenza media non superiore a 50 capi nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 e con almeno un capo al momento dell’ispezione. Occorre inoltre che i capi abbiano lasciato l’azienda entro il termine fissato dalle autorità, ma comunque non oltre 120 giorni dall’ordinanza, che la domanda sia stata presentata nei termini stabiliti dalla Polonia e che non vi sia stata compensazione tramite aiuti di Stato, assicurazioni o fondi UE per la stessa perdita o gli stessi capi.

Importo dell’aiuto e massimale complessivo

L’aiuto è fissato in 33 EUR per lattonzolo fino a 20 kg e in 52 EUR per ogni altro capo. Il plafond complessivo è pari a 9.300.000 EUR e riguarda al massimo 10.000 lattonzoli fino a 20 kg e 171.654 altri capi. Il numero di capi ammissibili per azienda è determinato sulla base del numero medio detenuto nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017, usando il sistema nazionale di identificazione e registrazione dei suini.

Sostegno nazionale complementare

La Polonia può concedere un sostegno supplementare per perseguire gli obiettivi del regolamento nazionale, fino al 100% dell’aiuto dell’Unione, purché sia concesso alle stesse condizioni e pagato non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.

Controlli, verifiche e recupero

La Polonia deve adottare tutte le misure necessarie, inclusi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare deve verificare l’ammissibilità del richiedente, il numero ammissibile di capi tramite controlli aziendali, dati storici e registro aziendale ex direttiva 2008/71/CE, l’uscita di tutti i capi entro il termine previsto e l’assenza di suini in azienda per tutto il periodo di applicazione delle misure zoosanitarie. Se dopo la scadenza o durante tale periodo risultano ancora capi in azienda, l’aiuto è recuperato e si applicano sanzioni.

Prova documentale e possibilità di ripresa dell’attività

Il pagamento avviene solo dopo la presentazione di prove scritte attestanti che tutti i capi hanno lasciato l’azienda entro il termine stabilito. La concessione dell’aiuto lascia impregiudicata la possibilità per i beneficiari di riprendere la produzione di carne suina dopo un periodo di due anni dalla dimostrazione del rispetto dei requisiti del regolamento nazionale.

Copertura finanziaria, termine di spesa e deroga alle regole di pagamento

Le spese sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se pagate dalla Polonia ai beneficiari entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Obblighi di comunicazione verso la Commissione

La Polonia deve comunicare alla Commissione le misure adottate in conformità dell’articolo 3 entro 21 giorni dall’entrata in vigore. Entro 15 mesi dall’entrata in vigore deve inoltre trasmettere una relazione dettagliata sull’attuazione, comprensiva delle misure adottate e dei controlli svolti. Le autorità nazionali devono comunicare anche la liquidazione dei pagamenti.

Tasso di cambio, qualificazione della misura ed entrata in vigore

La data di entrata in vigore costituisce il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi in euro di cui all’articolo 2. L’aiuto è qualificato come misura diretta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di Statosanità animaleorganizzazione comune dei mercatifinanziamento della pac

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