Regolamento (UE) 2017/1563
Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua, per i rapporti tra Unione e paesi terzi aderenti al trattato di Marrakech, le regole sullo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile destinate ai beneficiari con disabilità visive o altre difficoltà di lettura. Stabilisce chi può effettuare esportazioni e importazioni, a quali condizioni e con quali obblighi organizzativi e di tutela contro usi non autorizzati. Il testo si coordina con la direttiva (UE) 2017/1564, al fine di non compromettere l’armonizzazione del diritto d’autore nel mercato interno. È prevista una valutazione da parte della Commissione entro l’11 ottobre 2023.
Regolamento che disciplina lo scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi aderenti al trattato di Marrakech di copie in formato accessibile di opere protette, a favore delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
Ambito di applicazione
Si applica alle entità autorizzate stabilite in uno Stato membro, ai beneficiari definiti dal regolamento e, sul versante esterno, alle entità autorizzate e ai beneficiari situati in paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech. Riguarda la distribuzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione, importazione ed esportazione di copie in formato accessibile di libri, e-book, riviste, quotidiani, rotocalchi, spartiti e altro materiale stampato protetto da diritto d’autore o diritti connessi. Opera nell’ambito armonizzato dalle direttive 2001/29/CE e (UE) 2017/1564 e si applica dal 12 ottobre 2018; restano fermi i limiti derivanti dalle norme nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 e dalla disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
Regolamento (UE) 2017/1563 sullo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile
Il regolamento dà attuazione, nel rapporto tra Unione europea e paesi terzi aderenti al trattato di Marrakech, alle regole sul movimento transfrontaliero di copie in formato accessibile destinate a persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La finalità è favorire l’accesso alle opere protette e la loro circolazione, garantendo al contempo coerenza con l’armonizzazione del diritto d’autore nel mercato interno e con la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1564.
Contesto e ratio
Il regolamento si inserisce nell’attuazione del trattato di Marrakech, firmato dall’Unione il 30 aprile 2014, che impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi per la realizzazione, la diffusione e lo scambio transfrontaliero di copie accessibili. I considerando richiamano la persistente difficoltà di accesso ai libri e ad altro materiale stampato da parte dei beneficiari e sottolineano che la misura deve essere interpretata e applicata nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione alle norme uniformi sullo scambio transfrontaliero di copie accessibili tra l’Unione e i paesi terzi parti del trattato di Marrakech, in assenza di autorizzazione dei titolari dei diritti. La disciplina riguarda opere e materiali protetti quali libri, e-book, riviste, quotidiani, rotocalchi, notazioni e spartiti musicali, nonché altro materiale stampato, in formato audio, digitale o analogico, purché realizzato come copia accessibile ai sensi della normativa nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 è centrale per l’operatività del regolamento.
- Le "opere o altro materiale" comprendono un’ampia gamma di pubblicazioni e materiali protetti, incluse le relative illustrazioni.
- I "beneficiari" sono individuati in modo ampio: persone non vedenti, persone con disabilità visive non compensabili in modo sostanzialmente equivalente, persone con disabilità percettive o di lettura, nonché persone con disabilità fisiche che impediscono di leggere nel modo ordinario.
- La "copia in formato accessibile" è ogni copia realizzata in un formato alternativo idoneo a consentire al beneficiario un accesso agevole e confortevole.
- L’"entità autorizzata stabilita in uno Stato membro" è un soggetto autorizzato o riconosciuto dallo Stato membro per offrire, senza scopo di lucro, servizi di istruzione, formazione, lettura adattata o accesso alle informazioni; vi rientrano anche enti pubblici e organizzazioni non profit che svolgano tali attività come missione primaria o istituzionale.
Esportazione di copie accessibili verso paesi terzi
L’articolo 3 consente alle entità autorizzate stabilite in uno Stato membro di distribuire, comunicare o rendere disponibile una copia accessibile a beneficiari o a entità autorizzate stabilite in un paese terzo parte del trattato di Marrakech. La copia deve essere stata realizzata conformemente alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva (UE) 2017/1564.
Importazione di copie accessibili dai paesi terzi
L’articolo 4 disciplina il flusso in entrata: i beneficiari e le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono importare, ottenere o accedere e quindi utilizzare copie accessibili distribuite o rese disponibili da un’entità autorizzata in un paese terzo parte del trattato. Anche in questo caso resta fermo il rispetto della normativa nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564.
Obblighi organizzativi e di controllo delle entità autorizzate
L’articolo 5 impone alle entità autorizzate che effettuano operazioni di esportazione o importazione una serie di presìdi organizzativi e di tracciabilità.
- Le copie devono essere distribuite, comunicate o rese disponibili solo ai beneficiari o ad altre entità autorizzate.
- Devono essere adottate misure adeguate per prevenire riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione al pubblico non autorizzate.
- Le entità devono esercitare la dovuta diligenza nel trattamento delle opere e delle copie accessibili e registrare tutte le operazioni effettuate.
- Devono pubblicare e aggiornare informazioni sul rispetto di tali obblighi, anche tramite siti web o altri canali online o offline.
Lo stesso articolo prevede inoltre un obbligo di trasparenza informativa, su richiesta e in formato accessibile, verso beneficiari, altre entità autorizzate e titolari dei diritti: devono essere comunicati l’elenco delle opere disponibili in formato accessibile, i formati disponibili e i nomi e i contatti delle entità con cui è stato avviato lo scambio ai sensi degli articoli 3 e 4.
Protezione dei dati personali
L’articolo 6 dispone che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del regolamento sia conforme alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. I considerando evidenziano che il trattamento deve rispettare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali e che le autorità competenti degli Stati membri vigilano sul rispetto di tali regole.
Riesame e obblighi informativi degli Stati membri
L’articolo 7 prevede una clausola di valutazione: entro l’11 ottobre 2023 la Commissione deve procedere a una valutazione del regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, eventualmente accompagnata da proposte di modifica. Gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione le informazioni necessarie per tale relazione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 8, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 12 ottobre 2018. Trattandosi di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme uniformi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale tra l’Unione e i paesi terzi parti del trattato di Marrakech, senza autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La disciplina opera nel quadro armonizzato dalle direttive 2001/29/CE e (UE) 2017/1564, per evitare di pregiudicare l’armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni nel mercato interno.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce: "opera o altro materiale" come libri, riviste, quotidiani, rotocalchi, altre pubblicazioni, notazioni e spartiti musicali, con relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche audio e digitale, purché protetti e pubblicati o altrimenti resi leciti al pubblico; "beneficiario" come persona non vedente, con disabilità visiva non migliorabile in modo da garantire funzionalità sostanzialmente equivalente, con disabilità percettiva o di lettura, oppure con disabilità fisica che impedisce di tenere/maneggiare un libro o di muovere lo sguardo per leggere; "copia in formato accessibile" come copia realizzata in formato alternativo idoneo a consentire un accesso agevole e confortevole; "entità autorizzata stabilita in uno Stato membro" come ente autorizzato o riconosciuto per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, lettura adattata o accesso alle informazioni, inclusi enti pubblici e organizzazioni non profit con tali attività come missione primaria o istituzionale.
Esportazione verso paesi terzi aderenti al trattato di Marrakech
L’articolo 3 consente alle entità autorizzate stabilite in uno Stato membro di distribuire, comunicare o rendere disponibile a beneficiari o ad altre entità autorizzate situate in un paese terzo parte del trattato una copia in formato accessibile realizzata conformemente alla normativa nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564.
Importazione da paesi terzi aderenti al trattato di Marrakech
L’articolo 4 consente ai beneficiari e alle entità autorizzate stabilite in uno Stato membro di importare, ottenere o accedere e utilizzare copie in formato accessibile distribuite o rese disponibili da un’entità autorizzata in un paese terzo parte del trattato, sempre nel rispetto della normativa nazionale adottata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1564.
Obblighi delle entità autorizzate
L’articolo 5 impone alle entità autorizzate che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 di adottare prassi idonee a: limitare la distribuzione, comunicazione e messa a disposizione ai soli beneficiari o ad altre entità autorizzate; prevenire riproduzione, distribuzione e comunicazione non autorizzate; esercitare dovuta diligenza nel trattamento delle opere e delle copie e registrare tutte le operazioni; pubblicare e aggiornare informazioni sul rispetto di tali obblighi, anche via sito web o altri canali. Tali prassi devono rispettare la normativa in materia di dati personali. Le entità devono inoltre fornire, su richiesta e in formato accessibile, l’elenco delle opere per cui dispongono di copie accessibili con i relativi formati e i nomi e contatti delle entità con cui hanno avviato scambi ai sensi degli articoli 3 e 4.
Protezione dei dati personali
L’articolo 6 prevede che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del regolamento sia conforme alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE; il considerando richiama anche la Carta dei diritti fondamentali e la necessità di tutela della vita privata e dei dati personali.
Riesame della Commissione
L’articolo 7 impone alla Commissione una valutazione del regolamento entro l’11 ottobre 2023, con presentazione di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso accompagnata da proposte di modifica. Gli Stati membri devono fornire le informazioni necessarie per la relazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 12 ottobre 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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