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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1566

Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione

Normativa europea32017R1566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in via temporanea, ulteriori concessioni commerciali a favore dell’Ucraina per rafforzarne l’integrazione economica con l’Unione e sostenere il processo di riforma. Prevede contingenti a dazio zero per specifici prodotti agricoli e l’azzeramento dei dazi per taluni prodotti industriali, nel rispetto di condizioni stringenti su origine, cooperazione doganale e principi dell’accordo di associazione. Sono inoltre disciplinate sospensione temporanea, clausola di salvaguardia e monitoraggio degli effetti, con applicazione limitata nel tempo.

Introduzione di misure commerciali autonome temporanee a favore dell’Ucraina, aggiuntive rispetto alle concessioni commerciali già previste dall’accordo di associazione UE-Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari dell’Ucraina: prodotti agricoli beneficiari di contingenti tariffari a dazio zero e prodotti industriali beneficiari di dazi preferenziali pari a zero, secondo gli allegati I, II e III. L’accesso ai regimi è subordinato al rispetto delle regole di origine, delle procedure di cooperazione amministrativa e di condizioni politico-commerciali da parte dell’Ucraina. È prevista un’applicazione temporale limitata a tre anni, a decorrere dal 1 ottobre 2017; restano rilevanti le esclusioni/limiti derivanti dall’accordo di associazione, dalle misure di salvaguardia e dalla possibilità di sospensione.

Misure commerciali autonome temporanee a favore dell’Ucraina

Il regolamento introduce concessioni commerciali aggiuntive e temporanee in favore dell’Ucraina, a integrazione di quelle già previste dall’accordo di associazione UE-Ucraina. La finalità dichiarata è sostenere il processo di riforma economica e politica ucraino e favorire un più stretto avvicinamento commerciale con l’Unione, in un contesto ritenuto economicamente difficile.

Contesto e ratio dell’intervento

Il regolamento si inserisce nel quadro dell’accordo di associazione, il cui titolo IV è già applicato provvisoriamente dal 1 gennaio 2016. I considerando sottolineano che le nuove misure devono accelerare la soppressione dei dazi e aumentare i flussi commerciali, ma solo nei limiti di un’analisi preventiva della Commissione sulla selezione dei prodotti e sul possibile impatto, anche per le PMI ucraine.

Ambito materiale delle concessioni

Le misure si articolano in due categorie:

  • ulteriori contingenti a dazio zero per taluni prodotti agricoli, oltre ai contingenti già previsti dall’accordo di associazione;
  • azzeramento dei dazi doganali per alcuni prodotti industriali originari dell’Ucraina.

I prodotti agricoli interessati sono quelli elencati negli allegati I e II, mentre i prodotti industriali sono quelli elencati nell’allegato III. Gli allegati definiscono i codici NC pertinenti e, per i prodotti agricoli, i volumi annui dei contingenti.

Gestione dei contingenti agricoli

Per i contingenti dell’allegato I, la Commissione gestisce l’allocazione secondo gli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per i contingenti dell’allegato II, la gestione avviene secondo l’articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i relativi atti di esecuzione e delegati.

L’allegato I riguarda, tra gli altri, miele naturale, semole di orzo, pomodori preparati o conservati non in aceto, succhi d’uva e avena, con volumi specifici espressi in tonnellate. L’allegato II riguarda invece frumento tenero/spelta/segale, granturco e orzo, con contingenti annui di 65.000, 625.000 e 325.000 tonnellate rispettivamente.

Regimi preferenziali per i prodotti industriali

L’allegato III elenca vari prodotti industriali per i quali si applica un dazio pari allo 0 %, tra cui alcuni concimi, pigmenti a base di diossido di titanio, calzature, prodotti in rame e alluminio, nonché taluni apparecchi elettronici e televisivi. Il regime opera soltanto per i prodotti originari dell’Ucraina e nei limiti dei codici NC indicati.

Condizioni di accesso e prevenzione delle frodi

L’accesso ai benefici è subordinato al rispetto di più condizioni cumulative.

In particolare, l’Ucraina deve:

  • rispettare le regole di origine e le procedure di cooperazione amministrativa previste dall’accordo di associazione, inclusi i protocolli I e II;
  • a decorrere dal 1 ottobre 2017, non introdurre nuovi dazi, oneri equivalenti, restrizioni quantitative o misure equivalenti sulle importazioni dall’Unione, né aumentare quelli esistenti;
  • rispettare i principi democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, oltre a proseguire la lotta contro corruzione e attività illecite;
  • rispettare gli obblighi di cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità previsti dal capo 13 del titolo IV e dal capo 21 del titolo V dell’accordo di associazione, nonché gli obiettivi dell’articolo 420.

Il regolamento richiama anche l’esigenza di prevenire frodi e consente l’applicazione delle concessioni a merci provenienti da territori non sotto il controllo effettivo del governo ucraino, purché siano soddisfatte le condizioni di esame e verifica previste dall’accordo di associazione.

Sospensione temporanea dei benefici

La Commissione può sospendere la totalità o parte dei regimi preferenziali se ha prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni sopra indicate. Se la richiesta di sospensione proviene da uno Stato membro e riguarda la violazione del divieto di nuove restrizioni commerciali da parte dell’Ucraina, la Commissione deve adottare un parere motivato entro quattro mesi. Se l’inosservanza è confermata, la procedura di sospensione viene avviata secondo la procedura d’esame.

Clausola di salvaguardia a tutela dell’industria dell’Unione

Il regolamento introduce una clausola di salvaguardia specifica per i casi in cui le importazioni dall’Ucraina causino o minaccino di causare gravi danni ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

La Commissione deve monitorare l’andamento del mercato, prendendo in considerazione, se disponibili, dati su:

  • quota di mercato;
  • produzione;
  • scorte;
  • capacità produttiva;
  • utilizzo degli impianti;
  • occupazione;
  • importazioni;
  • prezzi.

L’apertura dell’inchiesta può avvenire su richiesta di uno Stato membro, di un soggetto rappresentativo dell’industria dell’Unione o d’ufficio. L’avviso di apertura è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e concede alle parti interessate un termine per osservazioni scritte non superiore a quattro mesi. L’inchiesta deve chiudersi entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso, con possibile proroga in circostanze eccezionali.

Entro tre mesi dalla fine dell’indagine, la Commissione adotta un atto di esecuzione sulla reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune ai sensi dell’accordo di associazione. La reintroduzione dura solo per il tempo necessario a contrastare il deterioramento economico o finanziario dei produttori dell’Unione, o il rischio di tale deterioramento, e comunque non oltre un anno salvo proroga debitamente giustificata. In casi eccezionali di urgenza, possono essere adottate misure preventive anche prima della conclusione dell’inchiesta.

Procedura decisionale e comitologia

Per l’attuazione delle disposizioni relative ai contingenti agricoli dell’allegato I e alla clausola di salvaguardia, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013. Si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Monitoraggio e valutazione periodica

La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita deve includere una valutazione dettagliata delle misure commerciali autonome previste dal regolamento. Se appropriato, tale valutazione deve considerare anche l’impatto sociale delle misure in Ucraina e nell’Unione. Inoltre, le informazioni sull’utilizzo dei contingenti agricoli devono essere rese disponibili sul sito della Commissione.

Durata ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata a tre anni a decorrere dal 1 ottobre 2017. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Regimi preferenziali per prodotti agricoli e industriali

L’articolo 1 introduce, oltre ai contingenti a dazio zero già previsti dall’accordo di associazione, nuovi contingenti tariffari a dazio zero per i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II. I contingenti dell’allegato I sono gestiti dalla Commissione ai sensi degli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; quelli dell’allegato II ai sensi dell’articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei relativi atti delegati ed esecutivi. L’articolo 1, paragrafo 2, prevede inoltre dazi doganali preferenziali pari allo 0 % per i prodotti industriali originari dell’Ucraina elencati nell’allegato III.

Condizioni di ammissione ai benefici

L’articolo 2 subordina l’accesso ai regimi preferenziali al rispetto, da parte dell’Ucraina, delle regole di origine e delle procedure correlate previste dall’accordo di associazione, in particolare dai protocolli I e II. Dal 1 ottobre 2017 l’Ucraina deve inoltre astenersi dall’introdurre nuovi dazi, oneri equivalenti, restrizioni quantitative o misure equivalenti sulle importazioni dall’Unione, nonché dall’aumentare quelli esistenti. È richiesto anche il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, insieme a sforzi continui contro corruzione e attività illecite, e il rispetto degli obblighi di cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità previsti dall’accordo di associazione.

Sospensione temporanea dei regimi preferenziali

L’articolo 3 consente alla Commissione di sospendere in tutto o in parte i regimi preferenziali se esistono prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 2. Se uno Stato membro chiede la sospensione per violazione della lettera b) dell’articolo 2, la Commissione deve esprimere un parere motivato entro quattro mesi; se conferma l’inosservanza, avvia la procedura di sospensione. La decisione è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Clausola di salvaguardia e reintroduzione dei dazi

L’articolo 4 prevede che, se un prodotto originario dell’Ucraina è importato in condizioni tali da danneggiare o minacciare di danneggiare gravemente produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento. La Commissione deve monitorare gli effetti del regolamento, tenendo conto di esportazioni, importazioni, produzione, scorte, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione, prezzi e quota di mercato. L’inchiesta può essere avviata su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o associazione rappresentativa dell’industria dell’Unione, oppure d’ufficio; deve essere completata entro sei mesi, prorogabili in circostanze eccezionali. Entro tre mesi dal termine dell’indagine la Commissione adotta un atto di esecuzione sulla reintroduzione dei dazi, efficace entro un mese dalla pubblicazione, per un periodo non superiore a un anno salvo proroga giustificata. In casi eccezionali e di urgenza possono essere applicate misure preventive.

Procedura di comitato

L’articolo 5 affida alla Commissione l’assistenza del comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 per l’attuazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4. Nei casi previsti si applica la procedura d’esame dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Valutazione e trasparenza dell’attuazione

L’articolo 6 dispone che la relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita includa una valutazione dettagliata delle misure commerciali autonome introdotte dal regolamento e, se opportuno, del loro impatto sociale in Ucraina e nell’Unione. Le informazioni sull’uso dei contingenti tariffari agricoli devono essere rese disponibili sul sito web della Commissione.

Durata, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per tre anni a partire dal 1 ottobre 2017. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganaliagricolturaindustriarelazioni esterne

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