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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1556

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1556 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera de Extremadura (IGP)]

Normativa europea32017R1556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Ternera de Extremadura", dopo l'esame della domanda presentata dalla Spagna e la pubblicazione della modifica proposta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non sono state presentate opposizioni nei termini previsti, la Commissione dispone l'approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Ternera de Extremadura".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Ternera de Extremadura", registrata nel registro UE delle DOP e IGP. Riguarda l'approvazione, da parte della Commissione europea, di una modifica del disciplinare pubblicata in GUUE a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Non disciplina altri prodotti o altre denominazioni.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Ternera de Extremadura"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1556 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Ternera de Extremadura", iscritta come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Presupposti procedurali

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la proposta di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

Nel periodo di pubblicazione non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale circostanza consente l'approvazione della modifica del disciplinare senza ulteriori passaggi procedurali sostanziali.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la denominazione "Ternera de Extremadura" (IGP). Il regolamento non introduce ulteriori regole di merito sul prodotto, ma conferma l'esito della procedura di modifica del disciplinare.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre il principio generale di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L'articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, relativa alla denominazione "Ternera de Extremadura" (IGP).

Presupposti procedurali dell'approvazione

Dai considerando emerge che la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, in assenza di opposizioni ex articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentarimarchi di qualitàdiritto alimentare

Testo integrale

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