Cassazione Penale, Sentenza n. 51677/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Civita impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per ricettazione di carte di credito provento di furto. I motivi dedotti: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per mancanza di offensività della condotta, posto che le carte erano state denunciate e bloccate due mesi prima, rendendo impossibile conseguire un profitto; (2) assenza del dolo specifico volto ad assicurarsi un profitto ingiusto, poiché il solo possesso delle carte non avrebbe consentito alcun vantaggio economico. Inoltre censura la mancata applicazione di ulteriori attenuanti (art. 62 n.4, 62-bis, 133 c.p.) e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato il principio secondo cui integra il reato di ricettazione l'acquisto o la ricezione di una carta di pagamento provento di furto, se sussiste la consapevolezza della illecita provenienza, senza che sia necessario l'effettivo conseguimento del profitto quando si tratta di dolo specifico. Quanto alle sanzioni, i giudici di merito avevano già concesso le generiche e riconosciuto la particolare tenuità del fatto, ritenendo corretta la determinazione della pena e l'esclusione di ulteriori riduzioni. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il reato di ricettazione può integrarsi anche con la ricezione di carte di pagamento provento di furto quando sussista la consapevolezza della illecita provenienza; non è richiesto l'effettivo conseguimento del profitto quando si tratta di dolo specifico
art. 62 n.4 cod. pen. (attenuante per tenuità del danno)
I giudici di merito hanno ritenuto incompatibile l'applicazione di ulteriori riduzioni oltre a quelle già concesse, osservando che il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n.4 è limitato e va valutato in relazione al quadro complessivo della fattispecie e alla già riconosciuta particolare tenuità del fatto
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato tra le norme oggetto di censura sull'entità delle attenuanti, ma la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non idonei a contestare la motivazione dei giudici di merito
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
La quantificazione della pena è stata ritenuta corretta in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità, con contenimento della pena verso il minimo edittale
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata la procedura prevista dalla norma per lo svolgimento del procedimento davanti alla Corte di Cassazione (forme procedurali applicate nel caso)
art. 581, comma 1 c.p.p. e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. (specificità dei motivi di ricorso)
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza della specificità richiesta da tali norme: i motivi devono essere specifici e consentiti, cosa che nel caso non si è verificata
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021 (D'Agnillo)
Principio richiamato dalla Corte: l'acquisto o ricezione di carte elettroniche di pagamento provento di furto, con consapevolezza della illecita provenienza, integra la ricettazione anche se l'effettivo utilizzo non si realizza
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019 (Diop)
Prezisazione sulla correlazione tra il riconoscimento della particolare tenuità del danno e l'impossibilità di cumulare altre attenuanti speciali in caso di ricettazione; richiamata per giustificare l'esclusione di ulteriori riduzioni
Massime di principio
- La ricezione consapevole di carte di pagamento provento di furto integra la ricettazione anche se le carte sono state bloccate e non si è effettivamente conseguito un profitto: per il dolo specifico è sufficiente la consapevolezza dell'illecita provenienza e la potenzialità di trarne vantaggio
- Nei ricorsi per cassazione è fondamentale rispettare i requisiti di ammissibilità e la specificità dei motivi ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.; censure generiche o ricopiazioni della difesa di merito rischiano l'inammissibilità
- La valutazione delle attenuanti e la determinazione della pena sono ambiti riservati al giudice di merito e solo censure precise e confronti critici con la motivazione possono consentire alla Corte di Cassazione di intervenire
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche può escludere la possibilità di ulteriori riduzioni nei termini previsti dalla giurisprudenza: occorre argomentare specificamente perché siano dovute altre attenuanti
- In situazioni in cui l'oggetto del reato è un bene elettronico o strumento di pagamento, la valutazione della offensività e del danno deve considerare non solo l'effettivo utilizzo ma la concreta potenzialità di utilizzo e la consapevolezza della provenienza illecita
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