Cassazione Civile, Ordinanza n. 19715/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte della cessionaria di crediti sanitari, di somme ritenute dovute a saldo di prestazioni di assistenza riabilitativa rese in favore di utenti nel periodo gennaio 1998-novembre 2001. Il credito originario era stato maturato da una struttura sanitaria privata e ceduto alla società finanziaria, poi confluita in Intesa Sanpaolo S.p.A. La struttura attrice sosteneva che le fatture n. 18/2000, n. 18/2001 e n. 2/2002 si riferissero a un conguaglio per prestazioni eseguite entro i limiti dell’accreditamento e che la ASL avesse già corrisposto un acconto del 90% senza sospendere le prestazioni. La ASL, invece, contestava che una parte delle prestazioni fosse stata resa senza autorizzazione, oltre il budget e oltre la capacità produttiva/capienza strutturale riconosciuta dalle delibere regionali richiamate. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte della contestazione specifica della ASL, gravasse sulla cessionaria la prova che i crediti richiesti riguardassero prestazioni effettivamente autorizzate e accreditate; ritenendo non assolto tale onere, ha accolto l’appello principale della ASL e solo parzialmente quello incidentale sugli interessi. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame della documentazione e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la contestazione dell’ASL fosse generica e che la Corte d’appello avesse invertito l’onere probatorio e rivalutato il materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che, nelle controversie relative al rimborso di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, la struttura sanitaria deve provare che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino tra quelle accreditate e autorizzate; una volta che l’azienda sanitaria contesti specificamente che le somme richieste riguardino prestazioni extra-rapporto o non autorizzate, incombe sulla parte creditrice/cessionaria fornire la prova contraria. Ha inoltre escluso che fosse sindacabile in cassazione la diversa valutazione delle prove compiuta dalla Corte di merito, trattandosi di richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Disciplina la ripartizione dell’onere della prova: nel caso concreto, la prova delle prestazioni sanitarie rimborsabili e della loro inclusione nel rapporto di accreditamento grava sulla parte che pretende il pagamento, soprattutto a fronte di contestazione specifica dell’azienda sanitaria.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è invece consentito censurare la mera valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o nell’attribuzione di diversa forza probatoria agli elementi già esaminati dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Le censure ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. non possono essere utilizzate per sollecitare una rivalutazione del merito, ma solo per denunciare veri errores in iudicando o errores processuali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, comporta l’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di pagamento di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento, la parte che chiede il rimborso deve provare che le prestazioni siano state concretamente erogate e che rientrino nel perimetro dell’autorizzazione/accreditamento regionale.
- La contestazione specifica dell’azienda sanitaria circa l’extra-budget o l’assenza di autorizzazione sposta sul creditore l’onere di dimostrare la riconducibilità delle prestazioni al rapporto accreditato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito rilievo a fonti probatorie fuori dai limiti legali; non consente di ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- In cassazione non è consentito dedurre come errore processuale una censura che, nella sostanza, mira a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
- La parte che intende contestare in sede di legittimità la specificità di un documento o di una contestazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportandone o allegandone il contenuto rilevante.
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