Sentenza del 14/11/2018 n. 29297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel frattempo era passata in giudicato la sentenza relativa all’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni, facendo venir meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio sul rimborso. Non ha quindi deciso nel merito i motivi di ricorso. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di Euro 947.331,50 versati a titolo di ravvedimento operoso IVA per il periodo d’imposta 2006. Sosteneva che, poiché l’Ufficio aveva escluso l’applicabilità del ravvedimento operoso, il versamento fosse indebito e dovesse essere restituito. Nel ricorso per cassazione contestava inoltre l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, l’utilizzo di una precedente sentenza non ancora passata in giudicato e l’esclusione del rimborso mediante compensazione con le sanzioni per tardivo versamento, allora oggetto di separato giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina l’ammissibilità e il contenuto dell’appello nel processo tributario; la società sosteneva che l’appello dell’Ufficio fosse generico e non contenesse una specifica confutazione della sentenza di primo grado.
Codice civile, art. 2909
Prevede l’efficacia vincolante del giudicato. La società contestava che una sentenza non ancora definitiva potesse vincolare il giudizio relativo al rimborso.
Legge n. 212 del 2000, art. 8
Richiamato in relazione alla tutela del contribuente e alla restituzione o compensazione dei versamenti non dovuti; la società sosteneva che tale disposizione impedisse di negare il rimborso sulla base di un controcredito ancora sub iudice.
Codice civile, art. 2033
Disciplina la ripetizione dell’indebito oggettivo. Il versamento effettuato in assenza dei presupposti del ravvedimento operoso poteva costituire un pagamento non dovuto, astrattamente ripetibile.
Codice civile, artt. 1241 e seguenti, in particolare art. 1243
Disciplinano la compensazione e i relativi requisiti. La società contestava che l’Amministrazione potesse compensare il proprio credito sanzionatorio mentre la sua esistenza era ancora controversa.
Codice di procedura civile, artt. 384 e 385
Richiamati per il regolamento delle spese in caso di cessazione della materia del contendere dichiarata in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto equo compensare integralmente le spese.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, una decisione intervenuta in un procedimento collegato diventa definitiva e rimuove l’interesse concreto alla pronuncia, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- Un pagamento non dovuto può essere astrattamente oggetto di ripetizione, ma il rimborso può essere valutato insieme all’esistenza di eventuali crediti dell’Amministrazione; tuttavia, la compensazione richiede un controcredito giuridicamente accertato e non meramente controverso, salvo specifiche basi normative o processuali.
- Una sentenza non ancora passata in giudicato, di regola, non produce l’efficacia vincolante prevista dall’art. 2909 c.c.; il suo rilievo nel giudizio collegato non equivale necessariamente a un giudicato.
- La definitiva decisione sulla debenza delle sanzioni può incidere sull’interesse a ottenere il rimborso di somme versate a titolo di ravvedimento, perché può eliminare il contrasto tra le parti o determinare l’assorbimento economico delle somme dovute.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese valutando la natura della controversia e il fatto che la definizione sia dipesa da eventi processuali sopravvenuti, senza individuare una soccombenza piena nel merito.
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