Sentenza del 10/01/2019 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Catania
TARSU - Presupposti impositivi - Utilizzo effettivo del servizio - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, la TARSU è dovuta per la mera occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utente. È sufficiente che il servizio sia stato istituito oppure che sussista la possibilità di utilizzarlo; non è quindi necessario dimostrare l'effettiva fruizione del servizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i presupposti per l'applicazione della TARSU. In particolare, si discute se il tributo sia dovuto soltanto quando il contribuente utilizza concretamente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti oppure già per il solo fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La TARSU è dovuta per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
Il presupposto impositivo è costituito dalla detenzione o occupazione di locali e aree scoperte potenzialmente idonei a produrre rifiuti. L'obbligo tributario non dipende dall'effettivo utilizzo del servizio, purché il servizio sia istituito o comunque concretamente utilizzabile.
Massime di principio
- Per i tributi legati alla gestione dei rifiuti, l'obbligo può derivare dalla mera disponibilità o detenzione di locali e aree, senza necessità di provare l'effettiva fruizione del servizio.
- L'assenza di utilizzo concreto del servizio, da sola, non esclude il pagamento della TARSU quando il servizio è istituito ed è potenzialmente accessibile.
- Per contestare validamente il tributo occorre normalmente dimostrare l'assenza dei presupposti impositivi, ad esempio l'inesistenza della detenzione o occupazione, l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti o l'inesistenza del servizio e della possibilità di utilizzarlo.
- La valutazione deve comunque tenere conto della disciplina vigente nel periodo d'imposta, poiché la TARSU è stata successivamente affiancata o sostituita da altri prelievi sui rifiuti.
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